Recepita la “Direttiva Omnibus” in Italia

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Il 2 aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di recepimento della cosiddetta Direttiva Omnibus. Le nuove norme che sono state introdotte sono andate ad integrare direttamente il Codice del Consumo, portando una serie di novità particolarmente interessanti per i consumatori finali.

La Direttiva Omnibus è stata emanata dal Parlamento europeo con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, ma anche di rafforzare l’attuazione dei loro diritti e dei rimedi che vi sono collegati.

Fino all’introduzione della nuova direttiva, in Europa mancava una certa uniformità sia in materia di comunicazione ai consumatori che in relazione alle sanzioni da infliggere ai potenziali trasgressori.

La Direttiva Omnibus, infatti, ha il merito di aver introdotto nel nostro paese, in maniera precisa e puntuale, una serie di norme attraverso le quali vengono indicate le regole che impongono agli esercizi fisici ed online le modalità di indicazione del prezzo dei prodotti in caso di campagne promozionali allo scopo di tutelare i consumatori da ipotetiche truffe commesse dai venditori fisici o online, nel momento in cui hanno inizio i saldi di stagione o quando vengono effettuate delle particolari promozioni.

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La Direttiva UE n. 2019/2161, meglio conosciuta come Direttiva Omnibus è stata attuata nel nostro paese con il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023.

Il Decreto Legislativo n. 26 interviene direttamente sul Codice del Consumo introducendo alcune disposizioni in materia campagne promozionali con particolare riferimento alle indicazioni di annunci di riduzione dei prezzi. La norma, infatti provvede a disciplinare i prezzi che devono essere indicati con i singoli prodotti in vendita.

Attraverso l’articolo 17 bis del Codice del Consumo, il legislatore ha imposto che, nel corso delle campagne promozionali, i commercianti debbano esporre chiaramente il prezzo che veniva applicato precedentemente. Ma non solo. La norma prevede esplicitamente che con la locuzione termine precedente si intende quello più basso applicato dal venditore nel corso dei trenta giorni precedenti l’applicazione dello sconto.

Nel caso in cui il prezzo sia aumentato progressivamente nel corso della stessa campagna promozionale – come spesso può accadere nel corso delle vendite di fine stagione – la norma ha esplicitamente previsto che il prezzo debba essere mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

Relativamente a questa regola sono state previste alcune deroghe. Nel caso in cui, ad esempio, il prodotto in promozione sia stato immesso sul mercato da meno di trenta giorni, il prezzo inferiore deve essere quello che il venditore ha provveduto ad applicare nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione. In questo caso il venditore ha l’obbligo di indicare il periodo di tempo di riferimento.

La regola del prezzo precedente non viene applicata nel caso in cui per un determinato prodotto sia stato applicato un prezzo di lancio, una vendita sottocosto e per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari deperibili.

La sanzione amministrativa prevista per i soggetti che dovessero violare l’articolo 17 bis è quella che è stata esplicitamente sancita attraverso l’articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998, compresa tra i 516 e i 3.098 euro.

Il decreto legislativo attraverso il quale è stata recepita la Direttiva Omnibus, ha provveduto ad arricchire il novero delle pratiche commerciali scorrette. Entrando nel dettaglio, sono state individuate le seguenti condotte scorrette:

  • la promozione di una qualsiasi bene spacciato come identico rispetto ad un altro venduto all’interno di un diverso Stato aderente all’Unione europea. La pratica risulta essere scorretta quando il bene ha una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse;
  • la pratica di fornire dei risultati di ricerca online, senza che vengano indicati chiarimenti gli annunci pubblicitari a pagamento, che permettono una migliore classificazione dei vari prodotti;
  • indicare che le eventuali recensioni di un prodotto sono riconducibili a dei consumatori che avrebbero acquistato effettivamente il bene, ma senza aver preventivamente adottato delle misure ragionevoli per verificare che le recensioni siano genuine;
  • inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

Un’altra importante novità introdotta direttamente dal Decreto Legislativo n. 26 è relativa alle pratiche commerciali scorrette. L’articolo 17, comma 9, del Codice del Consumo, infatti, ha provveduto ad innalzare il massimo edittale della sanzione da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro.

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