Regolamentazione marketing telefonico

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Il Garante della privacy, con provvedimento n. 3 del 13 Gennaio 2022, ha espresso parere favorevole alle modifiche allo schema di regolamento sul cosiddetto registro delle opposizioni alle chiamate indesiderate.

In sostanza, la chiamata pubblicitaria automatizzata deve sempre avere a monte un consenso specifico dell’utente.

Il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito nel 2010 con il DPR 178 e contiene l’elenco dei numeri telefonici che non possono essere contattati per marketing. Il registro, come originariamente impostato, non ha arginato il telemarketing selvaggio e nel 2018 sono state scritte nuove regole di maggiore garanzia per l’utente.

Tra queste si segnalano l’inserimento nel registro dei numeri di cellulare, la possibilità di segnalare in positivo i soggetti da cui si desidera avere contatti commerciali e, soprattutto, l’effetto di revoca a tappetto dell’iscrizione nel registro. Quest’ultima possibilità significa che per effetto della sola iscrizione sono cancellati tutti i consensi specifici firmati a chiunque.

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Il problema era che il colpo di spugna riguardava solo le chiamate con operatore umano. Con il decreto-legge 139/2021 si è esteso l’effetto di revoca immediata anche dei consensi a ricevere chiamate automatizzate.

Anche a quest’ultimo tipo di chiamate si applica, pertanto, un pezzo della disciplina del registro. Ma non tutta la disciplina. Per il resto, rimane sempre ferma la regola per cui per cui per fare le chiamate automatizzate ci vuole il consenso preventivo (cosiddetto regime opt-in). La regola di possibilità di chiamata marketing senza consenso a numeri non inseriti nel registro (cosiddetto regime opt-out) vale, invece, solo per le chiamate con operatore umano.

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