Responsabilità da incidente stradale: se c’è colpa grave, il dipendente della P.s. deve risarcire i danni prodotti – Corte dei Conti sent. n. 2380/06

1908

Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Responsabilità da incidente stradale: se c’è colpa grave, il dipendente della P.s. deve risarcire i danni prodotti.

Così ha stabilito la Corte dei Conti che ha sostenuto come il danno da incidente stradale che vede coinvolto un dipendente della P.S. va, dallo stesso risarcito, sussistendone l’elemento soggettivo della colpa grave, ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 ed ora, in via generale, dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché il nesso causale tra la condotta di guida e il danno prodotto.

Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, sent. n. 2380/06 del 16/10/2006 – dep. 29/11/06

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Salvatore NOTTOLA PRESIDENTE

Dott.ssa M. Teresa DOCIMO CONSIGLIERE

Dott.ssa Pina M. Adriana LA CAVA CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 063679 del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione della Procura regionale n. G2005/00103, del il 15 luglio 2005, nei confronti del Sig……………………..,

Uditi alla pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2006, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Rita Vasta, il relatore, Consigliere dott.ssa Maria Teresa Docimo, il rappresentante della Procura regionale, V.P.G. dott. Andrea Lupi, non rappresentato il convenuto.

Esaminati gli atti.

F A T T O

Con atto notificato in data 11 ottobre 2005 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il Sig…………….., Assistente della Polizia di Stato, per sentirlo condannare al pagamento di €. 3.873,43, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale risarcimento del danno causato all’ Amministrazione dell’Interno a seguito dell’incidente stradale occorso in data 22 luglio 2003,.

Espone, al riguardo, la Procura che, alla suddetta data l’Assistente di P.S. Sig…………., alla guida dell’autovettura di servizio FIAT Croma targata AG 921 KJ (Polizia B4961), percorreva la via Acqua Acetosa Ostiense in direzione di via Laurentina; giunto all’intersezione con quest’ultima, si immetteva in via Boccabelli senza fermarsi al segnale di dare precedenza posto alla confluenza, nel momento in cui sopraggiungeva l’autovettura MERCEDES C180 targata AG 473 SH, condotta dal sig. …..(Tizio), regolarmente proveniente dalla sua destra.

A seguito dell’impatto, particolarmente violento, i due autoveicoli riportavano ingenti danni.

In particolare, a causa del danneggiamento alla fiancata destra del veicolo della Polizia, la stessa veniva dichiarata “fuori uso e permanentemente inidonea ai servizi di Polizia” dalla Commissione dell’Autocentro Polizia del Servizio Motorizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, riunitasi il 28/02/2000, con un danno erariale stimato pari ad €. 3.873,43, costituito dal valore per la messa in fuori uso dell’automezzo, come si evince dal verbale di stato d’uso e di stima dell’incidente stradale redatto dalla medesima Commissione in data 22 luglio 1999.

Per il danno arrecato all’Erario il V. Sovrintendente della Polizia di Stato Sig………………è stato costituito in mora dal suddetto Dipartimento con atto del 21 marzo 2001, rinnovato in data 8 luglio 2004.

Deduce la Procura che dagli atti dell’istruttoria emergerebbe indiscutibilmente l’elemento oggettivo della sussistenza di un danno per l’Erario, così come il rapporto di pubblico servizio con l’Amministrazione dell’Interno.

Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, sulla base dei rilievi della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro, nonché agli esiti dell’inchiesta amministrativa, è emerso che il Sig…………… aveva repentinamente impegnato l’area dell’intersezione stradale, omettendo di dare la precedenza al veicolo di controparte, prescritta dalla segnaletica stradale presente sul luogo dell’incidente.

Dalla dinamica dei fatti non risulta, del resto, che il conducente dell’autoveicolo civile abbia in alcun modo concorso al verificarsi dell’evento dannoso né che, ad attenuare la responsabilità del Sig………………, potessero invocarsi apprezzabili esigenze di urgenza del servizio dal medesimo svolto.

Conclude, pertanto, la Procura che la condotta del convenuto sia stata improntata , nel caso di specie, da colpa grave, non avendo egli ottemperato all’obbligo di dare precedenza, debitamente segnalato,. nell’impegnare un incrocio pericoloso, e che, in tal modo, il medesimo abbia dimostrato grave spregio delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, oltre che delle fondamentali regole di prudenza.

All’esito degli accertamenti istruttori da parte della Procura regionale di questa Corte, è stato notificato l’invito a dedurre previsto dall’art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19.

L’interessato non ha presentato deduzioni né si è costituito all’odierno giudizio.

D I R I T T O

Sussistono, nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, tutti i presupposti per l’affermazione della responsabilità erariale a carico del convenuto, vale a dire:

1) il danno, costituito dal danneggiamento dell’autovettura di servizio, determinato in €. 3.873,43, corrispondente al valore per la messa in fuori uso del veicolo, come determinato dalla Commissione del Servizio Motorizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza riunitasi il 22 luglio 1999;

2) il rapporto di servizio tra l’Assistente della Polizia di Stato Sig. ………………….., e l’Amministrazione dell’Interno danneggiata;

3) l’elemento soggettivo della colpa grave in capo all’agente di polizia, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 Dicembre 1962, n. 1833 ed ora, in via generale, dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

4) il nesso causale tra la condotta del Sig. ……………….. il danno prodotto.

Con riguardo a tali ultimi due elementi, è risultato sufficientemente provato, dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, che il Sig………….. aveva repentinamente impegnato l’area dell’intersezione stradale, omettendo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva alla sua destra, come avrebbe dovuto imporre l’osservanza della segnaletica presente all’incrocio.

Inoltre, nessuna compartecipazione causale all’evento risulta aver avuto la condotta del conducente dell’altro autoveicolo il quale, facendo legittimo affidamento sulla precedenza che gli veniva consentita dalla segnaletica stradale, aveva attraversato l’incrocio avvedendosi solo in extremis del sopraggiungere dell’altro autoveicolo.

Del resto, premesso che, in ogni caso, non risulta che il veicolo civile viaggiasse a velocità elevata, anche l’eventuale compartecipazione causale della condotta del conducente del veicolo civile non sarebbe idonea ad escludere o limitare la colpa grave dell’autista che ha omesso di rispettare l’obbligo di dare precedenza, potendo valere l’eventuale concorso solo a ridurre l’importo del danno addebitabile (Sez. Giurisd. Veneto, 12 maggio 1999, n. 252, Sez. Giurisd. Lazio, 11 febbraio 1998, n. 18).

Non sussistono nemmeno ragioni che possano consentire di qualificare diversamente la colpa dell’agente di polizia, come eventuali apprezzabili esigenze di servizio di urgenza.

La condotta del Sig……………. è, pertanto, da qualificare come imprudente e pericolosa e, per quanto qui interessa, connotata da colpa grave.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come il criterio differenziatore tra colpa semplice e colpa grave deve essere desunto raffrontando il comportamento concretamente tenuto dal soggetto con quello che sarebbe stato necessario in ossequio a specifiche prescrizioni normative o ai comuni canoni di diligenza e prudenza, utilizzando, nel raffronto, sia il parametro di valutazione oggettivo (relativo all’individuazione di standard di diligenza richiesto) , sia quello soggettivo (valorizzazione di eventuali cause esimenti o diminutive della responsabilità).

Nel caso di specie, come si è visto, sia l’uno che l’altro criterio portano all’affermazione della sussistenza della colpa grave nella condotta del Sig………………….

Per le considerazioni che precedono, tenuto conto altresì che il convenuto non si è costituito, rinunciando quindi a produrre eventuali elementi difensivi a proprio discarico, la domanda risarcitoria della Procura regionale va accolta , con l’effetto di condannare il Sig. ……………… al pagamento della somma di €. 3.873,43 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA

Il Sig. …………………….. al pagamento della somma di €. 3.873,43, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Condanna, altresì, il medesimo al pagamento delle spese legali, che si liquidano in € 181,46 (Centottant’uno/46)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2006.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

M.Teresa DOCIMO Salvatore NOTTOLA

Deposito del 29/11/2006 Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Mirella FREDA

 

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