Retribuzione del congedo parentale – attuazione immediata art. 34 D.lgs. 151/2001

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Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 179. Retribuzione del congedo parentale – attuazione immediata art. 34 D.lgs. 151/2001

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 5 settembre u.s. al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione:

“Preg.mo Signor Ministro,

La legge di Bilancio 2024 all’art. 1 comma 179, ha introdotto un sensibile miglioramento nel trattamento economico in materia di congedo parentale, prevedendo che, “All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» fossero sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.

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Purtroppo, ad oggi, per tutto il Comparto Sicurezza e Difesa tale previsione non trova ancora applicazione per la mancanza di una nota di riscontro dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico sollecitato dalle Amministrazioni interessate.

In merito, infatti, occorre precisare che, con nota n. 555/V-RS/Area 2 A/0l/137 prot. 0011485 del 30 maggio 2024, l’Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., a seguito delle richieste di chiarimenti da parte di questa Segreteria Nazionale, ha rappresentato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che “la tematica, proprio alla luce delle novità da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, è stata nuovamente portata all’attenzione dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.)

In tale sede, in particolare, la Direzione centrale in parola – che aveva già chiesto delucidazioni al medesimo Organismo in occasione dell’estensione apportata con la legge di bilancio 2022 – ha evidenziato la circostanza per la quale, sebbene la possibilità di imputare 45 giorni di congedo parentale al congedo straordinario consenta al personale della Polizia di Stato di mantenere il trattamento economico intero, in luogo del trattamento all’80% e, poi, al 60% previsto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, come da ultimo riformulato, (l’elevazione retributiva prevista da quest’ultima disposizione copre un periodo più ampio, pari a due mesi).

Al riguardo l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.), con nota del 27 marzo u.s., ha rappresentato che, in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi, gli indicati benefici previsti dal novellato articolo 34 (80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 per cento della retribuzione — ovvero 80 per cento per il solo 2024 — nel limite massimo di un ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento (congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando l’applicazione dell’ulteriore beneficio del 60 per cento della retribuzione (ovvero dell’80 per cento per il solo anno 2024) introdotto dal già richiamato art. 1, comma 179, della legge 213/2023, per l’eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale (15 giorni) nell’arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale. L’I.G.O.P., inoltre, ha ritenuto di interessare sulla questione anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, del cui parere si è tutt’ora in attesa, considerato che la problematica assume carattere più generale, interessando anche il personale delle altre Forze di polizia e le Forze armate destinatarie di analoga disposizione, attesa la natura dei benefici di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, considerato che questo ritardo nell’applicazione della norma ha provocato per moltissimi un danno irrecuperabile (si pensi a tutte quelle situazioni in cui i bambini hanno superato i 6 anni di età), senza, almeno in questa sede, voler individuare le responsabilità tecniche per la mancata definizione del procedimento occorrente all’applicazione della citata norma, siamo ad evidenziare che rimane, sicuramente, la responsabilità politica per non aver dato corso ad una chiara volontà del Governo finalizzata a dare sostegno alle famiglie in un momento in cui il nostro Paese segna una delle più gravi crisi di natalità, dovuta proprio alle difficoltà economico-organizzative per gestire la complessa fase di crescita dei bambini, dovendola conciliare con i tempi dettati dal mondo del lavoro e dalla grave crisi che lo contrassegna.

Ecco perché siamo a richiedere un autorevole intervento della S.V., e del Signor Ministro dell’Interno che legge per conoscenza, al fine di dare una pronta conferma che il diritto a fruire dei suddetti benefici abbia piena cittadinanza anche per tutte le famiglie degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Comparto Sicurezza e Difesa, atteso che, buona parte del personale interessato dalla normativa citata si trova già nella condizione di usufruire del beneficio in argomento. Ciò in quanto, avendo fruito dei primi 45 giorni di congedo parentale a retribuzione intera, in assenza dell’applicazione della richiamata norma, rischiano la liquidazione dei successivi 15 giorni al 60% anziché all’80%, comportando una significativa perdita di parte della retribuzione. Il tutto, inoltre, vanificando lo sforzo che il Governo ha profuso a favore della genitorialità per le famiglie degli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.”

 

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