Riconosciuto definitivamente il diritto al calcolo dei sei aumenti periodici

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Riconosciuto definitivamente il diritto al calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel Trattamento di Fine Servizio

Nel Flash 36/2022 del 3 settembre 2022 abbiamo commentato la Sentenza n. 926/2022 del 19 agosto 2022 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha respinto l’appello proposto dall’INPS contro la decisione con la quale il Tar Sicilia – Catania, aveva accolto il ricorso di un militare della Guardia di Finanza, collocato in congedo a domanda, e condannato l’Inps a corrispondere all’interessato l’indennità di buonuscita “includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all’art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.

Oggi, con la sentenza n. 02833/2023 del 20 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la partita accogliendo l’appello di un gruppo di carabinieri in congedo ricorrenti contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e riconoscendo agli stessi il diritto alla rideterminazione del T.F.S. con la inclusione dei sei scatti contributivi, contemplati dall’art. 6 bis d.l. 387/1987, fra le voci computabili nella liquidazione del trattamento di fine servizio.

Gli appellanti, tutti appartenenti all’arma dei carabinieri, risultavano congedati a domanda e per tale ragione l’INPS negava il riconoscimento in argomento sulla base dell’assunto che la maggiorazione della base di calcolo spettasse solo al personale che cessa la funzione “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.

Il Consiglio di Stato, nelle motivazioni della propria decisione ha chiarito come l’art. 1 comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 debba ritenersi non più in vigore, e come per detta ragione sia venuta meno la preclusione legata alla cessazione dal servizio a domanda.

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Al riguardo, nella sentenza in commento viene richiamata la precedente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, commentata nel n. 36/2022 decisione del 3 settembre 2022 di questo notiziario, per giungere alla conclusione che, a proposito della mancata vigenza della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987.

Ciò premesso, affermano i giudici di palazzo Spada, è chiaro il motivo per cui l’art. 1911 comma 3 c.o.m. faccia permanere in vigore, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, esteso dall’art. 6 bis d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.

Del resto, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, “”il d.P.R. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6 bis d.l. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione””.

Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, si applica a tutte le forze di polizia, in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare il quale dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6 bis, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

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