Circolare n.333-G/Q.2/N.01/02 del 14 Febbraio 2002
Ricorso proposto dal personale con qualifica di assistente capo per l’attribuzione degli scatti previsti dall’art. 2 comma 5 della legge 472/87
Il TAR per il Lazio con sentenza n. 2376 del 20/10/99 ha accolto il ricorso avanzato da alcuni assistenti Capo della Polizia di Stato per l’attribuzione dei due scatti previsti per l’articolo 2 comma 5 della
legge 472/87.
Nel corso della mensilità di dicembre u.s. il Centro Elettronico ha provveduto alla predisposizione dei relativi schemi di decreto economico nonché di appositi tabulati per la liquidazione delle competenze spettanti ai ricorrenti.
Come può evincersi dagli schemi di decreto trasmessi, le competenze verranno corrisposte a decorrere dal 5/6/1990 in quanto per il periodo 25/6/1982 — 5/6/1990 risulta essere intervenuta prescrizione
quinquennale, Tuttavia, si invitano codesti uffici a voler verificare l’eventuale interruzione di detta prescrizione per avere gli interessati prodotto istanza di attribuzione del richiesto beneficio rinvenibile nella documentazione conservata nel fascicolo personale di ogni singoli ricorrente vincitore del ricorso.
In tale caso sarà cura degli uffici amministrativo contabili procedere alla predisposizione di una nuova contabilità considerando che la prescrizione è quinquennale e pertanto detta liquidazione dovrà
riguardare il periodo che intercorre tra i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda ed il 6/6/90 ovvero la data di cessazione qualora sia intervenuta prima di quest’ultima decorrenza.
Nel sollecitare codesti uffici ad intraprendere ogni utile iniziativa la fine di liquidare le contabilità prodotte dal CENAPS, si precisa che i ricorrenti interessati dalle operazioni suddette sono individuabili dagli uffici amministrativo contabili sulla base degli appositi decreti economici trasmetti del Centro Elettronico.
Occorre infine precisare che il TAR per il Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei due atti d’intervento ad adiuvandum notificati in data 1/12/95 e 1/10/96 e conseguentemente nei confronti dei dipendenti elencati ne due atti sopra citati non si è potuto procedere alla liquidazione delle competenze.
Direttore Centrale Calvo