Ricorso Mancata Istituzione Preventiva Integrativa

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Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia

Le Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, con la Sentenza nr.1/2021/QM/PRES-SEZ depositata in Segreteria il 4/1/2021, hanno definito la questione relativa alle percentuali pensionistiche da applicare per il calcolo della parte retributiva delle pensioni militari in regime di sistema di calcolo misto.

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Oggetto del contenzioso è se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto, in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile (ex articolo 54 del TU 1092/1973) oppure se tale quota retributiva debba essere determinata sulla base dell’effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile ( ex articolo 44 del TU 1092/1973).

Nella platea degli interessati, alle stesse condizioni, rientrano altresì, i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Ciò, perché per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare, deve sussistere al momento dell’arruolamento, e non per l’intera carriera.Il beneficio invocato è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e, pertanto, la sua attribuzione non opera in automatico.

Dell’argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell’21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019; nr.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

In ultimo, sul nr. 49 del 4 dicembre 2020 avevamo rappresentato che, dopo alterne vicende, la questione dell’interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all’applicazione dell’aliquota del 44%, nel range di anzianità fra 15-20 anni, che di quella del 2,93% riguardo l’anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995, era pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, che, il 25 novembre 2020, aveva tenuto la relativa udienza nel corso della quale i ricorrenti avevano ribadito la pretesa consistente, ai fini del calcolo della quota retributiva in sistema misto, nell’applicazione dell’aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di una percentuale pari al 2,93 annuo con riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni.

Oggi, con la decisione delle Sezioni unite del Giudice delle pensioni, la questione dovrebbe considerarsi risolutivamente definita. Nelle motivazioni della Sentenza del massimo organismo giurisdizionale delle pensioni si legge che “ se è vero, come si è affermato, che la disposizione di cui all’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio””.

Pertanto, la quota retributiva oggetto del contenzioso che ci occupa, secondo i Giudici, deve essere determinata sulla base dell’effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile. Invero, diversamente si determinerebbe una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo.
In relazione al coefficiente da applicare, il Collegio ha ritenuto che per individuare la regola in concreto applicabile alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema misto introdotto dalla legge 335/95, occorre partire dal coefficiente del 2,20%, poiché frutto del rapporto tra l’aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, appunto, venti anni (44/20=2,20).

Tuttavia, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno.

Di conseguenza, la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nella misura del 2,44%.

Infine, per quanto riguarda l’ulteriore quesito relativo a “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, questo, secondo i giudici delle pensioni, è da ritenersi assorbito con valutazione coerentemente negativa, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto.

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