Ricorso respingimento istanza di riabilitazione sanzioni disciplinare
Sentenza TAR Sicilia – nr. 8014 28 giugno 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 656 del 2010, proposto da M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia Canciglia, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Palermo, piazza Vitt. Emanuele Orlando n. 14;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del decreto di respingimento dell’istanza di riabilitazione emesso dal Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – in data 19 gennaio 2010 e notificato il 22 febbraio 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2010 il dott. Pier Luigi
Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 10.5.2010 M.D., ispettore superiore della Polizia di Stato, premesso che in data 8 maggio 2007 aveva presentato istanza volta ad ottenere il beneficio della riabilitazione ex art. 87 D.P.R. 3/57 in relazione ad alcuni illeciti disciplinari (richiamo scritto dell’8 marzo 1985, richiamo scritto dell’11.10.1986, pena pecuniaria del 13.10.1995, richiamo scritto del 14.10.1995, richiamo scritto del 19.6.1996); che in data 18 maggio 2009, il Consiglio centrale di disciplina, aveva espresso parere favorevole; che in data 3 novembre 2009 la Commissione per il personale di ruolo degli ispettori di Polizia di Stato si era espressa negativamente; che in data 19.1.2010 il Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva emesso il decreto di rigetto dell’istanza richiamando il parere della Commissione per il personale; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3; 2) violazione della legge n. 241/90 per carenza di motivazione e per eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria; violazione del legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla consolidata prassi amministrativa in materia.
L’Amministrazione resistente si è costituita senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.
All’udienza del 10.5.2010 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Esso è fondato sotto l’assorbente profilo dell’eccesso di potere per illogicità della motivazione.
L’ispettore di polizia M.D. ha richiesto il beneficio della riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 5/1957, con riferimento a n. 5 sanzioni disciplinari irrogategli (due tra il 1985 ed il 1986 e tre tra il 1995 ed il 1996).
Il Direttore centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno ha rigettato la predetta istanza condividendo il parere negativo della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la quale Commissione in ragione del “numero rilevante” delle sanzioni ha ritenuto che “il dipendente abbia un “habitus mentale a non rispettare i doveri deontologici propri di un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato”.
Ritiene il Collegio che la predetta motivazione sia affetta da illogicità, poiché non tiene conto del fatto che tutti gli illeciti disciplinari commessi dal ricorrente sono risalenti nel tempo (l’ultimo è stato sanzionato circa 14 anni fa) e, anche alla luce della tipologia di sanzioni applicate, non appaiono di rilevante gravità.
Il provvedimento impugnato, poi, non tiene in nessun conto che lo stesso ricorrente nel corso degli anni successivi ha sempre riportato il giudizio di ottimo (come si evince dal foglio matricolare versato in atti), n. 3 encomi e n. 3 lodi.
Esso, infine, ma si concilia con il senso stesso dell’istituto della riabilitazione che, lungi dall’essere incentrato esclusivamente sulla valutazione degli illeciti commessi, mira a premiare il ravvedimento operoso del dipendente guardando principalmente al suo contengo successivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2010
con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore