Il trasferimento d’autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 – Tar Lazio sent. 21276 del 25.6.2010

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Ultimo aggiornamento 23/07/2013

Il trasferimento d’autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97

 

(Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276)

N. 21276/2010 REG.SEN.

N. 02252/1997 02252/1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2252 del 1997, proposto da , rappresentato e difeso dagli avv.ti –

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero del Tesoro;

per l’accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico di trasferimento di cui all’art. 1, della legge 10.3.1987, n. 100, per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e per l’annullamento delle circolari con le quali l’Amministrazione ha interpretato la disciplina applicabile alla fattispecie nel senso che al ricorrente non spetti il diritto indicato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 (Norme relative al trattamento economico e di trasferimento del personale militare) ha esteso al personale delle Forze armate “trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede” il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 e successive modificazioni.

Ai sensi della richiamata normativa, al personale militare , trasferito d’autorità, spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio (Cons. St., IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7143); n. 4760/05).

Presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono:

a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni;

b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall’Amministrazione (e non su domanda dell’interessato; c) il fatto che non siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti (C.S., IV Sez., 6 aprile 2004 n. 1867).

Nel caso in esame – sulla base degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente ed i assenza di controdeduzioni da parte della Difesa erariale – ad avviso della Sezione sussistono tutti i presupposti del trasferimento d’ufficio in quanto, con provvedimento d’autorità in data 24.1.1992 l’interessato è stato trasferito da Pavia, ove prestava servizio dal 10.8.1989, a Cremona, con conseguente effettivo mutamento del luogo di servizio, inteso come luogo nel quale il dipendente è obbligato a svolgere l’ordinaria prestazione lavorativa (Cons. St., IV Sez., 5/10/98 n. 1262 e 4760/05).

Dall’accertamento del diritto dell’interessato, consegue la condanna dell’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di @@@@@@@ @@@@@@@ a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 e condanna l’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei;

– condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

– Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei

Magistrati:

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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