Riepilogo dei termini di pagamento del Trattamento di fine Servizio ai dipendenti pubblici

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Sulla base di quanto previsto dalla normativa, i termini per l’erogazione del TFS ai dipendenti pubblici variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio la normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore.

Con un comunicato stampa emesso in data 26 agosto 2022, l’INPS ha riassunto la disciplina dei tempi di erogazione del Trattamento di fine servizio nei seguenti termini:

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

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In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste tempistiche, l’erogazione della prestazione può quindi avvenire:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di mora, in quanto l’elaborazione e la liquidazione dei TFS dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi utili al calcolo della prestazione.

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