Capitolo 2585, art.l – bilancio dello Stato. Rimborso rette asili nido Anno 2024.
Nell’ambito delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato, Part. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile, prevede la possibilità del rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido da parte dei figli a carico del dipendente, secondo modalità e criteri di rimborso condivisi con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
Preliminarmente, nell’ottica di provvedere al rimborso delle predette spese riferite all’anno solare 2024 (per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024), si precisa che le stesse dovranno riferirsi esclusivamente a quelle sostenute per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro onere finanziario accessorio (ad esempio, le spese per l’iscrizione, per il trasporto, per il riscaldamento etc.). Al riguardo, si fa presente altresì che le quote riferite ai pasti, effettivamente consumati presso gli asili nido, sono da comprendersi nel rimborso in questione.
Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i “baby sitting”, i “punti gioco” ed i “baby parking”, che sono cumulatali con quelle sostenute per la frequenza degli asili nido purché sempre riferite al periodo suindicato. Il diritto viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.
Premesso che il rimborso delle rette viene assicurato per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, si precisa che anche se il minore per il quale si presenta la domanda ha compiuto i tre anni d’età nel corso del 2024, sarà possibile richiedere il rimborso delle mensilità da gennaio ad agosto 2024.
Si rappresenta che il rimborso delle rette degli asili nido avviene in misura percentuale, risultante dal rapporto tra lo stanziamento di bilancio stabilito per l’esercizio finanziario 2025 per tale rimborso e l’ammontare complessivo del fabbisogno effettivo comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2024.
Per i minori portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la durata della frequenza dell’asilo nido. Il diritto cessa nel momento in cui i predetti inizieranno a frequentare la scuola materna.
Anche per l’anno 2024 è stato previsto il cd. bonus asilo nido, di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) e successive modificazioni, modulato tra un minimo pari a euro 1.500,00 ed un massimo pari a euro 3.000,00, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (secondo le istruzioni operative di cui al messaggio INPS n. 1024 del 11 marzo 2024).
Nell’unita modulistica è prevista, pertanto, l’indicazione di “eventuali altri analoghi contributi percepiti per rimborso rette asili nido”, così da consentire di determinare l’importo rimborsabile dall’Amministrazione, che sarà pari alla differenza tra il totale della spesa sostenuta dall’interessato nell’anno solare 2024 e le altre somme eventualmente percepite dal medesimo per lo stesso periodo.
Si sottolinea che la documentazione sopra elencata verrà richiesta anche per l’erogazione del rimborso dell’anno 2026.
Adempimenti a cura del personale interessato
Tutti i dipendenti interessati dovranno produrre all’ufficio amministrativo contabile di riferimento, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, l’istanza con correlato prospetto riepilogativo per il rimborso delle rette, come da modello A (in allegato), indicando l’ammontare delle rette pagate nell’anno 2024.
Per poter procedere al pagamento dei rimborsi, occorre che ciascun interessato, che sostiene l’onere del pagamento, oltre all’istanza di rimborso e al prospetto riepilogativo – modello A di cui sopra – presenti al predetto Ufficio, per ciascun mese di cui chiede il rimborso, anche la seguente documentazione:
- a) attestazione di frequenza mensile rilasciata dall’amministrazione dell’asilo nido, dalla quale dovranno risultare:
–generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita);
–generalità del figlio (nome, cognome e data di nascita);
-importo della retta dovuta.
Tale attestazione potrà essere sostituita da un’autodichiarazione da parte del dipendente;
- b) ricevute, in originale, dei pagamenti mensili (o documentazione equipollente rilasciata dall’amministrazione dell’asilo nido) intestate al dipendente, dove dovrà essere specificato nome e cognome del figlio/a e mese di riferimento. Nel caso in cui la suddetta ricevuta sia intestata all’altro genitore, il dipendente dovrà allegare anche il modello A bis
- c) per i minori portatori di handicap grave, idonea documentazione di legge attestante l’handicap grave (ai sensi dell’art. 3, co. 3 della citata 1. n. 104/1992), o, in alternativa, specifica autodichiarazione da parte dei dipendenti.
Adempimenti a cura degli Uffici amministrativo contabili
I competenti Uffici amministrativo contabili provvederanno a raccogliere le domande di rimborso presentate e, dopo un’attenta verifica della regolarità della documentazione acquisita, provvederanno a riepilogare le spese sul prospetto, come da modello B (in allegato).
Quest’ultimo, corredato da tutta la documentazione, dovrà essere trasmesso alle Prefetture territorialmente competenti entro e non oltre il 25 marzo 2025.
Adempimenti a cura delle Prefetture -U.T.G,
Le Prefetture comunicheranno al Servizio assistenza e attività sociali di questo Ispettorato all’indirizzo di posta elettronica certificata dippsL10.0200@pecps.interno.it, entro e non oltre il 30 aprile 2025, esclusivamente il fabbisogno complessivo (con l’indicazione del numero dei minori) occorrente per il pagamento dei rimborsi delle rette relative all’anno 2024.
Per i rimborsi concernenti i bimbi portatori di handicap grave documentato, sarà indicato separatamente l’ammontare che verrà, come già precisato, corrisposto per intero.
Si evidenzia che saranno escluse dalla procedura di rimborso le comunicazioni di fabbisogno pervenute dalle prefetture dopo il 30 aprile 2025, al fine di non vanificare il calcolo delle ripartizioni effettuato sulla base del fabbisogno rappresentato nei termini, evitando disparità di trattamento tra i richiedenti.
Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza dei termini previsti.
Procedure di rimborso
Il rimborso avverrà tramite accredito alle singole Prefetture interessate dei relativi fondi nella misura percentuale che verrà definita sulla base dei criteri suindicati ovvero nella misura intera per le quote relative ai bimbi portatori di handicap grave.
Ad accreditamento avvenuto, le Prefetture provvederanno, previa verifica sulla regolarità degli atti, alla successiva emissione degli ordinativi di pagamento per le somme dovute – quali risulteranno dall’applicazione dei criteri – in favore dei responsabili dei competenti Uffici amministrativo – contabili.
Ricevuto l’ordinativo di pagamento, i predetti Uffici amministrativo contabili, applicando sulla spesa sostenuta da ciascuno degli aventi diritto la misura percentuale individuata (fermo restando il calcolo per intero delle quote relative ai bimbi portatori di handicap grave), effettueranno il materiale pagamento della somma risultante in favore degli interessati, raccogliendo le quietanze sul prospetto riepilogativo di cui all’allegato modello C che verrà, successivamente, restituito alle Prefetture per la rendicontazione.
Al rendiconto, le Prefetture produrranno gli ordinativi estinti e i prospetti riepilogativi di cui ai soprarichiamati modello B e modello C allegati. Quest’ultimo sarà completo delle firme di quietanza. Allegheranno, inoltre, le istanze contenenti i prospetti dei rimborsi di ciascun dipendente (modello A) e la connessa documentazione originale.
Nel richiamare l’attenzione sulla particolare rilevanza della materia, si raccomanda la massima diffusione della presente circolare, che dovrà essere comunicata a tutto il personale della Polizia di Stato, anche se temporaneamente in servizio presso un Ufficio diverso da quello di appartenenza (in missione o per altro motivo) o temporaneamente assente per qualsiasi causa (congedo ordinario, straordinario etc.), significando che la stessa sarà pubblicata sul portale intranet della Polizia di Stato “Doppiavela”.
Si fa riserva di comunicare la percentuale di rimborso che verrà determinata non appena saranno pervenuti tutti i dati amministrativo-contabili relativi al costo globale delle rette e il numero complessivo dei minori interessati.
Si coglie l’occasione per ricordare che le questure, i reparti e gli istituti di istruzione possono procedere direttamente alla stipula, in sede locale, con enti pubblici o soggetti privati, di convenzioni che comportino particolari agevolazioni a favore dei dipendenti.
Di tali convenzioni dovrà essere data notizia al Servizio assistenza e attività sociali di questo Ispettorato, che provvederà a far pubblicare l’elenco degli asili nido convenzionati nell’apposito spazio del portale “Doppiavela”.