Rimborso spese legali a chi viene assolto con formula piena in un processo penale

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Ultimo aggiornamento 19/02/2021

Si arricchisce il panorama degli istituti concernenti la tutela legale. La legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi 1015-1022 (legge di bilancio 2021), ha introdotto nell’ordinamento la previsione del rimborso delle spese legali da parte dello Stato agli imputati di un processo penale assolti con formula piena.

Si tratta di un istituto a carattere generale che riguarda tutti i cittadini dello Stato e coloro che, in genere, sono soggetti di un processo penale intentato dalla giustizia Italiana.

La previsione normativa attribuisce all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, il diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro.

Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali, ma che rappresenta comunque un traguardo storico poiché, per la prima volta nel nostro Paese, muta l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la penosità del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe sopportarla ingiustamente.

I fondamenti giuridici della norma sono ravvisabili nella Costituzione, in particolare l’articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l’articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, “il quale mostra i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un’ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende”; il principio del giusto processo garantito dall’art. 111.

Il rimborso, secondo la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.

Il rimborso non è riconosciuto nei casi di:

  • assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati;
  • estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
  • sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

La determinazione delle modalità di erogazione dei rimborsi è affidata a un decreto del ministro della giustizia, di concerto con il Mef che tiene conto del numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e della durata del giudizio stesso.

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