Riportiamo il testo della nota di risposta a nostro quesito nella quale abbiamo chiesto, al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, se nel nostro ordinamento è possibile per un dipendente poter rinunciare su base volontaria all’avanzamento automatico di qualifica nel ruolo di appartenenza e se vi fossero norme in tal senso.
Si fa riferimento alla nota n. 7.4.2/va/891/2017 del 19 dicembre 2017, con cui codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di rinunciare all’avanzamento automatico di qualifica nel ruolo di appartenenza.
Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la normativa di riferimento può essere rinvenuta nell’ambito delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, in applicazione del rinvio normativa di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
In particolare, l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il “Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato”, al comma 4, prevede che: “L’impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l’ordine di graduatoria dello scrutinio. E’ fatta salva la facoltà de li’ amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione”.
Alla luce di quanto sopra, a parere della cennata Direzione Centrale, la facoltà di rinunciare ali’ avanzamento automatico di qualifica parrebbe esercitabile unicamente nelle fattispecie previste dalla disposizione appena citata.