Il riscatto nel sistema contributivo è permesso solo a chi soddisfa determinati requisiti.
In termini:
- se l’assicurato con gli anni di laurea raggiunge un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere esercitata e il costo del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie;
- se l’assicurato raggiunge il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), si utilizzerà il metodo della riserva matematica per acquisire contributo minimo necessario a risultare iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e il calcolo a percentuale per il restante periodo.
La quota di onere relativa al riscatto determinante per perfezionare i requisiti necessari per poter scegliere il contributivo deve essere versata in unica soluzione. La quota deve essere versata con modello F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Il mancato pagamento viene considerato una rinuncia alla domanda di riscatto. Il restante onere viene caricato sulle 119 rate del piano di ammortamento.
Per fare un esempio, un lavoratore che non ha l’anzianità al 31 dicembre 1995 e, al momento della presentazione della domanda di riscatto del corso di laurea quadriennale, ha 14 anni di contribuzione, per effetto del riscatto ottiene sia il requisito di almeno un contributo precedente al 1° gennaio 1996 sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L’onere del riscatto corrispondente al contributo minimo, in questo caso di un mese, necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 è determinato con il criterio della riserva matematica. Mentre il restante periodo è determinato con il calcolo a percentuale. L’onere corrispondente ai 12 mesi di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.