Riportiamo il testo della nota N.555/V-RS/01/20, prot. 0008771 del 13 luglio 2023, inviata dall’Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nota della Segreteria Nazionale del SIULP del 7 febbraio 2023 e pubblicata nel Flash n.6/2023:
“Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l’oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.
Innanzitutto, per un quadro normativo di riferimento, si richiama l’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 57 del 2022, laddove è previsto che la corresponsione dell’emolumento presuppone l’effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative… . Il comma 3 della medesima disposizione prevede, poi, che “L ‘indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma
A commento della disposizione richiamata, la circolare esplicativa del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2022 ha precisato che l’indennità in esame è corrisposta “in relazione all’effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni… Inoltre, proseguendo, la circolare chiarisce che “innovativamente rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale — individuato secondo i criteri sopra descritti che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio”
Come precisato sempre dalla predetta circolare, “con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative
Dunque, alla luce del tenore letterale della disposizione contrattuale presa in esame, nonché delle precisazioni rese dalla circolare sopra richiamata, appare evidente che, laddove sussistano i prescritti presupposti applicativi (fasce orarie serali e notturne, ordine formale di servizio, turni di durata non inferiore a tre ore, tipologia di servizio, ecc.), il dipendente avrà diritto alla corresponsione del relativo emolumento, a prescindere dalla circostanza che presti servizio in straordinario programmato, emergente o “per assorbire uno dei due rientri settimanali “
In particolare, con riferimento allo straordinario programmato, sia antecedente che susseguente all’ordinario turno di lavoro, si osserva che lo stesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del vigente A.N.Q., si configura come “orario giornaliero obbligatorio di lavoro” e, di conseguenza, è ricompreso nell’ordine formale di servizio.
Invece, lo straordinario emergente, in quanto tale, ovvero in quanto derivante da esigenze sopravvenute nell’ambito dell’espletamento dell’attività di istituto, non può trovare indicazione nell’ordine di servizio.
Pertanto, al fine di garantire al personale il medesimo trattamento in presenza di uguali condizioni di impiego, si ritiene che, qualora l’attività di controllo del territorio non sia ricompresa nell’ordine di servizio giornaliero, poiché dettata da esigenze sopravvenute, il dirigente, ai fini della dichiarazione necessaria per la liquidazione dell’indennità in esame, dovrà tenere conto dell’attestazione a ratifica effettuata sullo straordinario emergente.
Premesso che la norma contrattuale altro non prevede in ordine alle concrete modalità applicative, si ritiene che la stessa, in via generale, debba, comunque, essere sistematicamente interpretata in relazione alle altre disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, specie, come nel caso, in relazione al fondamentale principio della necessità di garantire congrui periodi di riposo tra un turno di servizio e l’altro.
A tal proposito, si evidenzia, infatti, la particolare attenzione, rimessa alle valutazioni di ogni dirigente, che deve essere, comunque, rivolta al rispetto dei tempi di recupero delle energie psico-fisiche previste, a tutela del personale, dal vigente quadro normativo in materia di orario di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione sia alle peculiari tipologie del servizio effettuato che alle modalità temporali dello stesso.
Del resto, anche l’Accordo Nazionale Quadro, all’articolo 16, comma 3, lett. e), precisa che la programmazione dei turni di lavoro straordinario nell’ambito dei servizi continuativi deve comunque “tenere conto dell’esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto”