Risposta – Computo dell’indennità di aeronavigazione nel trattamento pensionistico

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Si riporta il testo della risposta dell’ufficio Trattamento pensioni e previdenza del Dipartimento della P.S. alla nota della Segreteria Nazionale il cui testo è stato pubblicato sul nr. 10/23 del 10 marzo 2023 

“Con la nota della Segreteria Nazionale del SIULP, sono state segnalate talune inesattezze sul calcolo della pensione nei confronti del personale aeronavigante della Polizia di Stato.

Al riguardo, si premette che la pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e volo è disciplinata dall’articolo 59 del T.U. 1092/73, così come modificato dall’articolo 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e in ultimo dall’articolo 1869 del Decreto Legislativo 66/2010(codice militare), che così dispone:

1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l’indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

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2. La pensione normale di cui al comma I è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all’I,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all’atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma l.

3. La somma degli aumenti di cui ai commi I e 2 non può superare 1’80 per cento delle indennità stesse.
L’importo dell’indennità di volo o di aeronavigazione non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

Come è noto, al fine del corretto calcolo della suddetta quota da parte dell’INPS, con l’applicativo Nuova Passweb è necessario che le denunce mensili analitiche che alimentano la banca dati INPS riportino puntualmente l’importo dell’indennità di aeronavigazione e volo percepita nel mese di riferimento e la tipologia di velivolo utilizzato (nel caso della Polizia di Stato “Atri velivoli ed elicotteri”).

Come è noto, dal 01/01/2015, le denunce redatte dal MEF NOIPA risultavano prive di tali indicazioni e tale criticità è stata sanata, dopo le interlocuzioni intervenute tra codesto Ufficio V1 e NOIPA, da giugno 2022.

Pertanto, si trasmette, all’ufficio trattamento economico del personale in servizio per le valutazioni, la nota dell’O.S. Siulp.

All’O.S. in indirizzo, si precisa che dopo tale sistemazione delle posizioni l’INPS potrà provvedere alla rideterminazione delle pensioni già liquidate al personale interessato, secondo il disposto normativo sopracitato e alla corretta determinazione delle pensioni future nei confronti del personale aeronavigante ancora in servizio.

Si ritiene altresì opportuno precisare che nel caso segnalato il computo dell’indennità di aeronavigazione ha riguardato gli anni dal 1992 al 2014 e non fino al 2012 come indicato.
Infatti, nel conteggio totale, manca il periodo dal 2004 al 31/07/2006, per il quale non è stata percepita detta indennità””.

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