Contribuzione figurativa per maternità precedente all’assunzione

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Ultimo aggiornamento 31/03/2023

Una nostra iscritta ci chiede se anche le poliziotte con periodi di maternità precedenti all’assunzione in servizio possono beneficiare dell’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151/2001.
L’art. 25 del decreto legislativo n. 151/2001, ai commi 2 e 3, così dispone:

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di  previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto  di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione  che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

L’intera procedura è definita dall’Inps, quindi le dirette interessate con cinque anni di servizio e non cessate dal servizio possono fare richiesta all’Inps attraverso l’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto.

Detto servizio permette di presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale) per i lavoratori iscritti alla Gestione
Il servizio è presente anche in “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati”.
I contributi figurativi sono dei contributi “fittizi” accreditati senza alcun onere da parte del lavoratore e del datore di lavoro e posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza. Essi sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

I contributi figurativi sono riconosciuti ai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici nel caso dei periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.

In particolare, per l’accredito della contribuzione figurativa nel congedo parentale (articolo 32 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), la durata complessiva di esso, spettante sia alla madre e sia al padre, non deve superare i dieci mesi (elevabile a 11 mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi) da fruirsi nei primi 12 anni di vita del bambino.

La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale:

  • va computato nell’anzianità di servizio a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
  • è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti;
  • per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito (con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
  • nel caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave, spetta per tutta la durata dei tre anni un trattamento economico pari al 30% della retribuzione.

In tutti i suddetti casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell’accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell’iscritto.
Quella descritta è la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatesi all’interno del rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/moduli/dettaglio-moduli.moduli.ap101.IT.it_ap101.html

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