Risposta – Richiesta di chiarimenti sull’impiego tecnici nelle sale operative

41

SIULP – Segreteria Nazionale – “Richiesta di chiarimenti sull’impiego del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato nelle sale operative”.

N. 555/V-RS/
Rif. nota. Prot. N. 12.1.102/.252/FL/2025 del 10.03.2025

Con riferimento alla nota indicata in epigrafe, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi.

L’ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica si rinviene, al livello primario, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Gli agenti e assistenti tecnici e i sovrintendenti tecnici – differentemente da quanto previsto per gli ispettori e i funzionari – non sono inquadrati per settori d’impiego e profili professionali, afferendo essi, senza distinzioni interne, al settore di supporto logistico ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. 337 del 1982.

Più dettagliatamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del suddetto decreto, gli agenti e assistenti svolgono mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate.

Ai sensi del successivo articolo 20-ter dello stesso decreto, ai sovrintendenti sono affidati compiti esecutivi, anche qualificati e complessi, richiedenti conoscenze specialistiche nel settore d’impiego e la capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute.

Le previsioni di rango primario per gli assistenti/agenti e per i sovrintendenti tecnici sono state sviluppate, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del “Mansionario”.

Il quadro normativo complessivo consente di sintetizzare i compiti del personale “tecnico” dei ruoli degli agenti/assistenti e dei sovrintendenti nell’espletamento di attività esecutiva di natura – appunto – tecnica, di minori o maggiori responsabilità a seconda della qualifica rivestita. Detta attività, naturalmente, può essere anche accessoria ad operazioni di polizia, di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, come riconosciuto, per gli assistenti e agenti tecnici, dall’articolo 2, comma 5, e, per i sovrintendenti tecnici, dall’articolo 3, comma 6, del “mansionario”.

Dunque, confermando il proprio costante orientamento, la citata Direzione centrale ha osservato che il personale “tecnico” può svolgere anche attività connessa ai compiti “ordinari” in affrancamento al personale che espleta funzioni di polizia, sempreché, tuttavia, essa sia coerente con il “mansionario” di riferimento. Quest’ultimo, infatti, impiegando analoga formulazione per gli assistenti/agenti e per i sovrintendenti, statuisce che essi “in operazioni di polizia, di soccorso in caso di pubbliche calamità e infortuni o in servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, svolg[ono] mansioni tecniche [anche qualificate e complesse, nel caso dei sovrintendenti] connesse al supporto logistico dei servizi medesimi ”,

Pertanto, il personale tecnico appartenente al settore di supporto logistico, seppur abilitato ad intervenire in attività operative secondo le ampie mansioni che gli sono attribuite, resta, comunque, personale di “supporto” dell’attività “ordinaria” di polizia, pertanto non può sicuramente svolgere le attività connesse con il coordinamento in prima persona delle pattuglie sul territorio.

Altra questione è quella della presenza nelle sale operative.

Anche in questo caso il personale tecnico non può essere abilitato a fornire indicazioni alle macchine sul territorio, nondimeno, non se ne esclude una presenza qualificata all’interno delle sale operative per svolgere attività connesse con le proprie competenze.

Tale personale, infatti, si ritiene possa essere adibito ad esempio ad attività di mantenimento dell’efficienza degli apparati operativi o alla consultazione delle banche dati, non può, invece, gestire le chiamate.

L’art. 2, comma 4, e l’art. 3, comma 4, del citato d.M. del 2022 (che riprendono il comma 4-bis dell’art. 1 del d.P.R. 337 del 1982), infatti, prevedono, con uguale disposizione, che “le mansioni di cui ai commi 1, 2, e 3 includono le attività di supporto logistico accessorie e necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto

E’ stato, infine, segnalato che il d.M. 18 luglio 1985, è stato abrogato, come disposto dalfart. 15 del d.M. 21 luglio 2022, anche perché non più rispondente alla nuova razionalizzazione dei settori di impiego e dei profili professionali voluta dal Riordino del 2017′.

SIULP – Richiesta di chiarimenti sull’impiego del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato nelle sale operative (1)

Advertisement