Ritardi nel riconoscimento delle cause di servizio e degli equo indennizzo – Risposta dell’Ufficio relazioni sindacali

257

Ultimo aggiornamento 18/08/2013

Si riporta di seguito la risposta dell’Ufficio Relazioni Sindacali in riscontro alla nostra nota, in merito alla problematica in oggetto:

 

“Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 26 febbraio scorso, concernente l’oggetto.

 

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che l’entrata in vigore del D.P.R. 461/01 ha causato un notevole aumento delle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo: dalle 5.000 circa prodotte annualmente fino all’anno 2001, si è passati alle oltre 17.000 prodotte annualmente negli anni seguenti.

 

Tale incremento consegue al fatto che i processi verbali emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, che prima avevano valore provvedimentale ai fini della concessione di tutta una serie di benefici, ora assumono un mero valore di atti endoprocedimentali, per cui il decreto di riconoscimento emesso dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane rappresenta il provvedimento necessario per la concessione di tutti i benefici di legge.

 

Pertanto, il competente Ufficio della citata Direzione Centrale procede all’attività istruttoria della pratica per l’acquisizione del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio e all’attività decretativi di riconoscimento della dipendenza e di concessione o di diniego del beneficio dell’equo indennizzo, dell’una tantum e dell’indennizzo privilegiato aeronautico, per tutte le qualifiche e su tutto il territorio.

 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione non può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere del Comitato di Verifica, parere non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e che il Consiglio di Stato, ha stabilito che, trattandosi di procedimento speciale, non può essere giustificato il ricorso, seppure occasione, ad organi diversi dal Comitato a norma dell’art. 17 della legge 241/90, in quanto la funzione consultiva del citato Consesso non appare in alcun modo surrogabile”.

495_ritardicauseesrvizio_28_4_2009

Advertisement