Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto

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In materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto la domanda amministrativa all’Inps è sempre condizione di ammissibilità della domanda giudiziale proposta dinnanzi al giudice del lavoro in ordine a tali prestazioni, di talché, in mancanza, l’improponibilità della domanda giudiziale è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

I benefici contributivi da amianto sono delle maggiorazioni contributive che incidono sulla prestazione pensionistica, con la rivalutazione della posizione contributiva in base a un coefficiente dato dalla legge, utili sia ad anticipare la data di pensionamento, sia a rivalutare la pensione. Se ne distinguono diverse fattispecie, disciplinate dall’articolo 13 della legge 257 del 1992.

Ebbene, secondo i giudici di legittimità (Corte di cassazione, sez. lav., ordinanza 26 novembre 2020, n. 27088 ), l’Inps è l’unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva (legge n. 533 del 1973, articolo 7), sicché ai fini della rivalutazione contributiva non è dirimente che il lavoratore abbia svolto la domanda amministrativa all’Inail relativamente alle erogazioni indennitarie per l’infortunio o la malattia professionale, ma occorre istare le relative prestazioni a Inps.

Non può sostenersi, infatti, come tentano i ricorrenti, che l’unica domanda da prendere in considerazione sia quella all’Inail e ciò «attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all’Inps è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale mentre quella rivolta all’Inail mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto».

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Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza favorevole di primo grado, aveva dichiarato improponibile la domanda proposta da un lavoratore esposto a lungo ad amianto e vittima di malattia professionale, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.

E della stessa idea si mostrano i giudici di Cassazione (ordinanza n. 27088 del 26 novembre 2020), i quali confermano che la domanda di rivalutazione contributiva all’Inps è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, poiché – argomentano – il legislatore ha disposto che il privato non possa affermare la titolarità di un diritto «prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva» in cui la domanda amministrativa in questione «segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale». – (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ordinanza n. 27088 del 26 novembre 2020).

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