Siglato l’accordo sull’Accordo Nazionale Quadro. Ecco le principali novità

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Ultimo aggiornamento 17/08/2013

Comunicato congiunto sul nuovo Accordo Nazionale Quadro

Dopo due anni dall’inizio delle trattative, oggi, finalmente, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale Quadro, che innova, modifica e sostituisce il precedente, ormai superato dalle innovazioni contrattuali normative avvenute dal 2000 ad oggi.

Il nuovo Accordo Nazionale Quadro, a normativa vigente, introduce aspetti significativi e particolarmente innovativi, che delineano una nuova e diversa filosofia nelle relazioni sindacali con l’Amministrazione, al centro come in periferia.

Lo spirito del nuovo Accordo, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, infatti è quello di fornire uno strumento che offrirà concrete opportunità di azione che consentiranno di raggiungere accordi con i sindacati per gestire in modo funzionale ed efficace le problematiche di servizio, con altrettante garanzie di rispetto delle norme e di tutela del personale.

In particolare con esso:

 

Cresce il ruolo del sindacato, sia a livello centrale, ma soprattutto è fortemente valorizzato il livello territoriale del sindacato;

Viene introdotto un glossario con le definizioni dei vari istituti dell’Accordo ed i relativi riferimenti normativi

Aumentano le garanzie sulle procedure di contrattazione decentrata, sia in fase di definizione che di verifica e modifica delle stesse, con un ruolo sempre maggiore delle strutture territoriali ed in particolare delle segreterie provinciali;

Vengono ridotti e semplificati tempi e procedure e vengono fissate regole più chiare e certe sulle procedure di applicazione dell’orario di lavoro previsto dallo stesso A.N.Q., con un maggiore ruolo contrattuale delle segreterie provinciali. Le modifiche agli orari di lavoro rispetto a quelli previsti negli artt. 8 e 9 del nuovo A.N.Q. dovranno necessariamente essere oggetto di accordo decentrato con le Segreterie Provinciali;

Vengono meglio specificati e dettagliati i contenuti della programmazione settimanale la quale sarà un vero atto chiaro ed uguale per tutti gli Uffici di pianificazione finalizzato a migliorare le garanzie e le certezze per gli operatori di Polizia;

Vengono fissati i criteri per l’impiego occasionale in turni continuativi del personale stabilmente inserito nei servizi non continuativi, con un ampliamento delle garanzie e dei diritti per gli operatori;

Viene stabilito che per il personale impiegato nei servizi non continuativi la programmazione del riposo settimanale deve essere effettuata e, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica;

Viene meglio disciplinato l’ipotesi di orario flessibile, con la possibilità anche di anticipo dell’orario d’inizio del servizio, fissando ulteriori criteri circa le modalità applicative che aumentano le garanzie per il personale;

Vengono ampliate già nel testo le garanzie per il personale in ordine all’ipotesi del cambio turno. Inoltre i criteri saranno individuati annualmente tra l’Amministrazione e le OO.SS.;

Viene finalmente disciplinato l’istituto dell’impiego del personale che abbia compiuto 50 anni di età o 30 di servizio, i quali, a domanda, potranno essere esonerati dai turni previsti nelle fasce serali e notturne;

Viene assicurato almeno 2 volte ogni 5 settimane il riposo settimanale coincidente con la domenica per il personale dei Reparti Mobili (attualmente tale diritto era limitato ad 1 volta ogni 5 settimane);

Vengono estese le norme dell’A.N.Q. fissate per la Banda Musicale anche al personale della Fanfara della Polizia di Stato;

Viene fissata al 40% la percentuale minima di straordinario programmato (attualmente è il 20%) e sono introdotte una serie di significative diverse modalità applicative salvaguardando l’adesione volontaria all’istituto;

Viene introdotto un nuovo criterio che aumenta la garanzia per il personale impiegato in turni continuativi nel caso di programmazione del lavoro straordinario, fissando il criterio dell’esigenza di recupero delle energie psico-fisiche in relazione alla peculiarità del servizio svolto;

Viene introdotta una riunione annuale tra l’Amministrazione e le OO.SS. sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte-ore lavoro straordinario (attualmente la ripartizione viene decisa in maniera unilaterale da parte dell’Amministrazione), il tutto con una crescita delle garanzie per il personale;

Viene stabilito per l’istituto della reperibilità, al pari di quello dei cambi turno, una riunione annuale che individui i criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità ed alcune significative innovazioni sulle modalità applicative dell’istituto a livello territoriale;

Cresce il ruolo delle segreterie provinciali in sede di confronto semestrale, con l’introduzione, tra l’altro, di specifici obblighi in capo all’Amministrazione in ordine alla trasparenza degli atti da mettere a disposizione delle OO.SS e ad una serie di obblighi di comunicazioni di dati su richiesta dei sindacati con cadenza mensile.;

Viene ulteriormente migliorato l’istituto della formazione e aggiornamento professionale, con l’obbligo per l’Amministrazione di assicurare l’effettiva partecipazione ai cicli formativi e con l’obbligo di recupero entro l’anno successivo nel caso di non utilizzo delle giornate destinate alla formazione;

Viene istituita, come sancito dall’ultimo contratto di lavoro (D.P.R. 51/2009), una commissione consultiva per il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avente competenza a formulare proposte e pareri in merito agli indirizzi generali del fondo stesso;

Vengono fissati alcuni criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione, rinviando ad una specifica commissione la formulazione delle proposte per l’individuazione degli specifici criteri;

Viene stabilito che entro 6 mesi l’Amministrazione dovrà avviare il confronto con le OO.SS. per la definizione di quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 in merito alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Viene istituito un tavolo di confronto permanente tra l’Amministrazione e le OO.SS. per la risoluzione delle controversie sorte in sede centrale e periferica sull’applicazione delle materie regolate dall’A.N.Q.;

Vengono introdotte disposizioni finali circa la responsabilità da parte dei titolari degli uffici sull’attuazione dell’A.N.Q. e sull’inosservanza delle disposizioni in esso indicate che costituisce violazione contrattuale.

Le disposizioni del nuovo Accordo Nazionale Quadro entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione. Entro tale termine dovrà essere emanata la circolare attuativa che sarà definita e concordata tra l’Amministrazione e le OO.SS.

Con tale circolare sarà possibile concertare preventivamente anche eventuali chiarimenti ed indirizzi applicativi sulle norme del nuovo Accordo Nazionale Quadro

 

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