Sotto l’ombrellone: uno sguardo ai benefici economici previsti dal nuovo contratto

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Ultimo aggiornamento 11/08/2022

Nell’augurare a tutti i colleghi un buon ferragosto, cogliamo l’occasione per dare uno sguardo ravvicinato ai contenuti economici dell’ultimo contratto di lavoro relativo al triennio 2019 – 2021, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 – Serie generale.

Il contratto, com’è ben noto, si applica per il periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale non dirigente della Polizia di Stato.

I benefici economici risultanti dall’applicazione del nuovo contratto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi espressamente previsti, anche ai colleghi cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza indicato, mentre, agli effetti dell’indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

E’, inoltre prevista, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall’ulteriore contratto, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice. L’elemento provvisorio della retribuzione cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del nuovo accordo sindacale.

Al riguardo della retribuzione stipendiale il nuovo contratto prevede:

  • per l’anno 2019, l’aumento del punto parametrale a euro 179,30, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,70% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
  • per l’anno 2020, l’ulteriore aumento del punto parametrale a euro 179.50, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,81% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
  • per l’anno 2021 e seguenti, il punto parametrale è stato portato, a decorrere dal mese di gennaio, a euro 183,15, con incremento, a regime, della componente stipendiale del 2,86%.

Il valore medio pro capite, a regime, dell’aumento è pari a euro 51,17 comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale in godimento, pari a euro 12,51 medi mensili.

Le nuove misure degli stipendi e in genere di tutti i benefici economici, ad eccezione di quelli aventi natura di “rimborso”, sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente. Essi hanno effetto:

  • sulla tredicesima mensilità;
  • sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato; – sull’indennità di buonuscita;
  • sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, ai sensi dell’art. 82 del DPR 3/1957;
  • sull’equo indennizzo;
  • sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

L’aumento dell’indennità pensionabile è stato definito, a partire dal mese di febbraio 2021, in misura pari al 7,44%, percentuale uguale per tutte le qualifiche, per un aumento medio pro capite mensile, a regime, pari ad euro 50,58.

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stata, poi, prevista l’attribuzione di una indennità una tantum, da corrispondere in relazione ai mesi di servizio prestati, ammontante, su base media pro capite annua, lordo dipendente, a euro 31,42 per l’anno 2019, a euro 302,30 per l’anno 2020 ed euro 42,74 per l’anno 2021.

Infine, a partire dalle prestazioni dell’anno 2021, sono state adeguate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) applicando la stessa percentuale di incremento medio della componente stipendiale.

Il nuovo accordo sindacale prevede, inoltre, l’incremento dall’ 1.1.2022:

  • dell’indennità giornaliera di missione di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, portandola da euro 20,45 a euro 24,00, con un differenziale pari a +17,36% e, quindi, un nuovo importo orario pari a euro 1,00; la predetta nuova misura determina, di conseguenza, un incremento della indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 il cui valore mensile base è pari a 30 diarie giornaliere di missione;
  • degli importi massimi di rimborso delle spese documentate per la fruizione dei pasti, adeguandoli a quelli previsti per il personale dirigente. In particolare, l’importo massimo è stato elevato per un pasto da euro 22,26 a euro 30,55 (+37,24%), mentre per due pasti da euro 44,26 a euro 61,10 (+38,05%). Gli stessi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture idonee. E’ consentito, inoltre, il rimborso del documento fiscale con dicitura “pasto completo”;
  • dell’indennità di compensazione da euro 8,00 a euro 12,00;
  • delle indennità di rischio, con variazioni percentuali comprese tra il 50% e il 257%;
  • delle indennità supplementari giornaliere di fuori sede e di marcia dal 180% al 280% dell’indennità d’impiego operativo di base e con la riduzione da 8 a 4 ore della durata della navigazione e del servizio richiesto. In relazione all’indennità di marcia è stabilito, inoltre, che rientra nel “servizio” anche la durata del viaggio effettuato durante le attività collettive espletate fuori dall’ordinaria sede di servizio;
  • dell’indennità supplementare di operatore subacqueo spettante al personale in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo dal 180% al 190% dell’indennità d’impiego operativo di base;
  • dell’indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza dal 180% al 190% dell’indennità d’impiego operativo di base;
  • dell’indennità di presenza notturna, da euro 4,10 a euro 4,30 per ciascuna ora di servizio effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
  • dell’indennità di presenza festiva, da euro 12,00 a euro 14,00;
  • della misura dell’assegno funzionale in godimento al personale con qualifica di sostituto commissario “coordinatore”, sovrintendente capo “coordinatore” dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione e assistente capo “coordinatore” dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione, pari a euro 12,00 annui.

Il contratto, inoltre, istituisce nuove indennità che ci limitiamo a citare, con riserva di opportuna e approfondita trattazione nelle prossime edizioni di questo notiziario:

  • indennità per servizio aviolancistico (art. 15);
  • indennità per attività dl controllo del territorio delle forze dl polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza (art. 16);
  • indennità per il personale in possesso dl qualifiche professionali nel settore cyber (art. 17);
  • indennità mensile artificieri (art. 20);
  • indennità per soccorritori alpini (art. 21).

L’ultima parte degli arretrati relativi all’applicazione dei benefici economici derivanti dal contratto e non ancora corrisposti al personale, dovrebbe essere attribuita non prima del prossimo mese di settembre.

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