Stop alle fatture dopo il cambio di operatore telefonico

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Ultimo aggiornamento 20/04/2023

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto pesanti sanzioni pecuniarie a una serie di società di telecomunicazioni attive nel mercato della telefonia fisso-mobile e della connettività Internet a banda larga.

La condotta scorretta rilevata – in violazione dell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo – ai danni di consumatori privati e microimprese, consiste nell’emissione di fatture anche a distanza di mesi dalla comunicazione di cessazione o migrazione, senza alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivo alla loro richiesta.

I comportamenti rilevati in capo agli operatori telefonici riguardano la gestione delle cessazioni delle utenze e le migrazioni verso un altro operatore. Procedure interne errate, rilevate fin dal 2020, hanno dato origine alla fatturazione di somme da pagare anche nel post-recesso o addirittura, in caso di migrazione, di doppia bolletta per l’utente, del nuovo e del vecchio operatore.

In alcuni casi è emersa anche una procedura macchinosa volta a scoraggiare i clienti nel recedere dal contratto o cambiare gestore. Non solo: le condotte rilevate sono risultate troppo numerose per non essere valutate con la necessaria serietà.

Secondo l’Antitrust, in ultimo, è illegittimo proseguire con la fatturazione di un servizio dopo la richiesta di sua cessazione, anche se riconducibile ad anomalie e disallineamenti tecnici tra sistemi informatici di gestione delle società.

Dunque, le pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze non sono giustificabili da disguidi tecnici e comunque tali anomalie, assieme alla insufficiente informativa al cliente al riguardo, dovranno essere eliminate.

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