Per accedere alla detrazione del 110% per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza delle singole unità familiari, la proroga a fine dicembre 2022 non prevede più un ISEE massimo di 25mila euro né che l’unità immobiliare sia una prima casa.
In pratica, si consente l’accesso al Superbonus fino al 31 dicembre 2022 senza il vincolo del limite reddituale dei proprietari (tetto ISEE di 25mila euro) introdotto in prima battuta nel disegno di Legge di Bilancio. Ci sono anche altre semplificazioni: sparisce il requisito della prima casa per le villette da riqualificare e si attesta al 30% la percentuale di lavori completati entro il 30 giugno 2022.
Il Bonus Mobili ritorna nel 2022 al tetto massimo di spesa di 10.000 euro, raddoppiando quindi l’importo previsto nel ddl della Manovra.
Per utilizzare il Superbonus villette gli impianti elettrici devono essere indipendenti, non allacciati a un’utenza comune dello stabile, che sia o meno costituto in condominio. La presenza di un contatore delle spese non è requisito sufficiente per l’indipendenza funzionale richiesta.
Se l’impianto non è del tutto slacciato da quello dell’edificio, si rientra infatti della fattispecie del Superbonus condominio. La risposta è ribadita dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 810/2021.
Il caso di specie ha riguardato un appartamento in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, ciascuno con otto unità immobiliari. Ci sono allacci condominiali per energia elettrica e acqua, con contatore nei diversi appartamenti che segna i consumi effettivi. Più dettagliatamente, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni fino al punto di installazione dei contatori, di proprietà condivisa per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l’allaccio condominiale.
Questo tipo di soluzione non consente di definirli “funzionalmente indipendenti “. La condizione che un’unità immobiliare deve avere per ritenersi funzionalmente indipendente è «almeno tre impianti di proprietà esclusiva», che non possono essere serviti da una utenza comune.
Tecnicamente, un’unità immobiliare con più di un impianto collegato all’intero edificio, anche solo parzialmente (come l’impianto elettrico sopra citato), non accede al Superbonus previsto dalla lettera c del comma 1 dell’articolo 119 del dl 34/2020, che consente l’utilizzo dell’aliquota al 110% per lavori di climatizzazione sulle villette.