Tavolo di confronto previsto dall’art. 25 dell’A.N.Q. – sedute mese di dicembre 2010

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Ultimo aggiornamento 03/08/2020

Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Gioia Tauro (segue riunione 1417/2010). Contrattazione decentrata. Possibilità per un ‘organizzazione sindacale, impossibilitata a firmare l ‘Accordo di poterlo sottoscrivere in un momento successivo.

Parere: il Tavolo conferma quanto stabilito nel parere reso nella precedente riunione e conviene sulla necessità che detta questione debba essere risolta a livello locale


Problematica: Chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione delle verifiche, confronti e esami congiunti per gli Uffici con competenza interprovinciale o interregionale

Parere: il Tavolo ribadisce il principio che la sede ove effettuare le verifiche, i confronti e gli esami congiunti va individuata a livello provinciale. Resta ferma la facoltà per i dirigenti degli Uffici di esercitare il potere di delega secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale Quadro e dalle relative disposizioni attuative.


Aggiornamento professionale (art. 20 A.N.Q.) Interpretazione espressione “senza oneri” di cui al comma 5. Problematiche connesse al completamento dell’orario d’obbligo per le giornate dedicate all’aggiornamento professionale.

Parere: interpretazione espressione “senza oneri”

Il Tavolo ritiene che la formulazione della norma di cui all’art. 20, comma 5, sia chiara circa l’espressione “senza oneri” e non necessiti pertanto di interventi interpretativi. Pertanto, nel ribadire che presupposto per l’applicazione della stessa è la richiesta del dipendente interessato, conferma che la fattispecie non comporta da parte dell’Amministrazione la corresponsione di alcun tipo di emolumento accessorio (es. trattamento di missione e compenso per lavoro straordinario). In coerenza con tale principio, viene chiarito che ai fini del computo delle sei giornate annue disponibili per l’aggiornamento professionale, rilevano solo i giorni di effettiva partecipazione al seminario, convegno o congresso autorizzato, ferma restando la possibilità per l’interessato di avvalersi degli altri istituti per gli eventuali ulteriori giorni di assenza occorrenti per raggiungere la località ove si svolge il seminario, convegno o congresso e per il rientro in sede.

Per quanto attiene al completamento dell’orario d’obbligo nel caso in cui la giornata stabilita per l’aggiornamento o l’addestramento di cui ai commi l e 2 dell’art. 20 coincida con quella in cui è programmato il rientro per il completamento dell’orario d’obbligo, il Tavolo, fatti salvi gli accordi conclusi in sede di contrattazione decentrata, ribadisce, per analogia, l’orientamento espresso nella circolare esplicativa dell’A.N.Q., datata 8 marzo 2010 (v. ultimo capoverso delle note all’art. 7).

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