Telemarketing, pubblicato in Gazzetta il Registro delle opposizioni per cellulari

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Ultimo aggiornamento 08/04/2022

A due mesi dall’approvazione, il decreto per l’estensione del Registro pubblico delle opposizioni anche ai numeri di cellulare è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi tradotto in legge.
La norma entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, e quindi il 13 aprile, dopodichè verranno avviate consultazioni pubbliche con gli operatori per la definizione del regolamento tecnico con un nuovo decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni. Inoltre, servirà anche stipulare una nuova convenzione con la FUB (Fondazione Ugo Bordoni), ovvero il soggetto che ha attualmente in mano la gestione del Registro delle opposizioni in vigore.

Prima che il Registro pubblico delle opposizioni per i cellulari diventi attivo occorreranno circa 4 mesi, e precisamente la data dovrebbe essere quella di mercoledì 27 luglio. Non si dovrebbe andare comunque oltre il 31 luglio, dato che dal 1° agosto il provvedimento che regola l’attuale Registro sarà abrogato, e quindi occorrerà rimpiazzarlo per tempo.

Il registro delle opposizioni consente ai contraenti, tramite iscrizione allo stesso, di opporsi alle telefonate indesiderate di telemarketing su fisso e mobile con o senza operatore.

Possono iscriversi al registro tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche e dei propri indirizzi ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Sono esclusi i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Grazie al DPR n. 26 del 27 gennaio 2022 vengono definite anche le modalità tecniche d’iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti gratuitamente nel Registro. Per l’iscrizione, anche contemporanea di più numerazioni e per l’indirizzo postale, gli interessati devono inoltrare specifica richiesta, per via telematica o telefonica.

Gli interessati iscritti al registro potranno inoltre revocare in ogni momento la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti, sempre per via telematica o telefonica.

Le modalità per l’iscrizione al registro, l’aggiornamento o la revoca dei propri dati, sono le seguenti:

  • Via web sul sito internet del gestore del Registro delle Opposizioni;
  • telefonicamente dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico predisposto dal gestore del registro;
  • tramite posta elettronica.

Per le diverse richieste (iscrizione/rinnovo/revoca) e in base alla modalità prescelta, sarà necessario compilare i moduli disponibili sul sito internet del gestore Registro delle Opposizioni e seguire le istruzioni.

Il DPR prevede che l’iscrizione al registro “preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.”

Con l’iscrizione e il rinnovo al registro inoltre “a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, effettuato mediante l’impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.”

Per quanto riguarda poi specifici rapporti contrattuali dei quali si è parte il contraente si applica l’art. 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 che prevede la revoca di tutti i consensi espressi in precedenza con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto al quale si è data l’autorizzazione al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. Revoca che si estende anche alle cessioni delle numerazioni a terzi dal titolare del trattamento, in base a consensi rilasciati in precedenza.

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