Trasferimenti: l’amministrazione, pur avendo potere discrezionale, non è esentata dall’obbligo di motivare, anche in maniera succinta, il provvedimento.
Così ha stabilito il Tar Lombardia, il quale (nonostante l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale contrario, secondo il quale le amministrazioni di tipo militare non avrebbero alcun obbligo di indicare le ragioni per le quali adottano un provvedimento di trasferimento) ha ritenuto che, sulla base della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione della P.S., pur avendo un ampio potere di apprezzamento discrezionale, non è esentata dall’obbligo di motivare, seppure in maniera succinta, il relativo provvedimento.
Tar Lombardia, I sez., sent. nr. 238 del 6.12.2006 – dep. 9.02.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2591/05 proposto da …………, rappresentato e difeso dall’avv. …………….. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via……..;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sua sede in Milano, via Freguglia n.1;
per l’annullamento
della nota a mezzo telex n. 2.2/08853 con la quale il ricorrente è stato trasferito, con decorrenza immediata, dalla Divisione Personale – Ufficio Indisponibili, alla stessa divisione, 1^ Sezione, notificata il 4 agosto 2005 e della successiva nota n. 2.2/08973, notificata l’8 agosto 2005, con la quale il Questore di Milano disponeva, per esigenze di servizio, il trasferimento del ricorrente dalla Divisione Personale 1^ Sezione al Commissariato di P.S. Cenisio, nonché di ogni atto ulteriore e prodromico.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 6.12.2006;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente, sostituto commissario della Polizia di Stato, impugna i provvedimenti di trasferimento indicati in epigrafe.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dell’art. 55 del D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 335 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dell’obbligo di imparzialità, carenza di presupposto essenziale, abuso di potere, ingiustizia ed illogicità manifesta, difetto di motivazione.
2. Violazione dell’art. 12 quater del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e dell’art. 97 del T.U. n. 309/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sviamento dall’interesse pubblico, difetto di motivazione.
Il ricorrente ha formulato, altresì, istanza di risarcimento dei danni causati dai provvedimenti impugnati.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 6.12.2006, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente, sostituto commissario della Polizia di Stato, impugna i provvedimenti di trasferimento d’ufficio prima dalla Divisione Personale – Ufficio Indisponibili, alla stessa divisione, 1^ Sezione – senza alcuna motivazione – e poi dalla Divisione Personale, 1^ Sezione, al Commissariato di P.S. Cenisio – per generiche asserite esigenze di servizio -.
In particolare, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, ritenendo che gli stessi siano stati in realtà emessi per incompatibilità ambientale, in ragione di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello stesso.
L’amministrazione, al contrario, assume la piena legittimità del proprio operato.
Il ricorso risulta fondato.
Il primo provvedimento impugnato, in effetti, non reca alcuna indicazione circa le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a disporre il trasferimento gravato, mentre il secondo menziona generiche “esigenze di servizio”.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale le amministrazioni di tipo militare non avrebbero alcun obbligo di indicare le ragioni per le quali adottano un provvedimento di trasferimento.
Deve, tuttavia, osservarsi che la legge 7 agosto 1990, n. 241, legge generale sul procedimento amministrativo, non contiene esclusioni soggettive dall’ambito di applicazione dell’obbligo motivazionale.
Inoltre, se è vero che le esigenze di servizio sulla base delle quali viene trasferito un militare possono essere ricondotte ai più vari motivi di opportunità in grado di compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali – come affermato, tra la tante, da Cons.di.Stato., sez. IV, 26 novembre 2001 n. 5950 -, ciò non implica l’esenzione delle amministrazioni di tipo militare dall’obbligo di motivare, seppure in maniera succinta, il relativo provvedimento. Detti motivi di opportunità incidono, infatti, su un piano diverso rispetto all’obbligo di motivare gli atti, precisamente sul contenuto della motivazione medesima, vale a dire sulla valutazione comparativa dell’interesse del militare a restare nella sede di servizio originaria e sulla rilevanza dei motivi che inducono l’amministrazione a trasferirlo.
In altri termini, se è vero che quest’ultima possiede un ampio potere di apprezzamento discrezionale delle ragioni di opportunità per disporre il trasferimento di un militare, il cui interesse, a fronte delle esigenze di servizio, assume un minimo rilievo – come affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza -, tuttavia tali ragioni devono, seppur brevemente, essere indicate nel provvedimento di trasferimento d’ufficio. L’affermazione sopra riportata, circa lo scarso rilievo dell’interesse del militare a restare nella sede di servizio assegnata, non contraddice, infatti, l’esistenza di un obbligo motivazionale a carico (anche) delle amministrazioni militari, le quali, sia pure con formula sintetica e fermo restando il preponderante peso delle esigenze di servizio nella valutazione comparativa degli interessi, devono dare conto del bilanciamento di questi ultimi (cfr. Tar Lombardia, sez. I, n. 950/06).
Per le suesposte considerazioni, applicabili anche all’amministrazione intimata, il ricorso va accolto, assorbendosi le ulteriori censure e disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso, in Milano, il 6.12.2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Piermaria Piacentini Presidente
Elena Quadri giudice est.
Alessandro Cacciari giudice