Trattamento economico: non è cumulabile per i funzionari di P.S. il servizio prestato in altre amministrazioni per ottenere il trattamento da primo dirigente – Cons. Stato sent. nr. 409/07 del 1.12.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Trattamento economico: non è cumulabile per i funzionari di P.S. il servizio prestato in altre amministrazioni per ottenere il trattamento da primo dirigente. Il Consiglio di Stato ha sancito che il benefico previsto dall’art. 43, comma 22, della l. n. 121/1981 secondo cui “ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente”, spetta solo a coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo dei commissari (ed equiparati) della Amministrazione della P.S., senza che sia possibile cumularlo, ai fini del riconoscimento del trattamento, con periodi di tempo trascorsi presso altre Amministrazioni. (vd. anche Consiglio di Stato, sez. VI, nr. 857/06)

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 409/07 del 1.12.2006 – dep. 1.02.2007

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 409/07 del 1.12.2006 – dep. 1.02.2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 409/07

Reg.Dec.

N. 7088 Reg.Ric.

ANNO 1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7088/99, proposto da:

Sig……………………… rappresentato e difeso dall’avv. ………………., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, ……………………………;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima ter, 15 giugno 1998, n. 1957;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 1° dicembre 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. ………………….. per l’appellante e l’avv. dello Stato Fiduccia per l’appellato;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso proposto dal Sig………….sulla base di una delibera della Corte dei conti, gli veniva negato il trattamento economico previsto dall’art. 43, comma 22, della l. 1° aprile 1981, n. 121.

La sentenza viene appellata dal Sig………………per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione delle l. n. 121/1981, 8 agosto 1990, n. 231 e 20 marzo 1984, n. 34; eccesso di potere sotto più profili; violazione dei principi generali regolanti la materia.

Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

Le parti hanno prodotto memorie (l’appellante in numero di due) con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.

Il ricorso in appello è infondato.

L’appellante pretende il trattamento economico previsto dall’art. 43, comma 22, della l. n. 121/1981, secondo cui “ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente”. Il suddetto sostiene che i servizi prestati presso il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa andrebbero considerati come espletati senza soluzione di continuità, in virtù di un generale principio di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi degli appartenenti alle Forze di polizia con i militari.

Nella specie, il Sig…………….:

a) il 1° settembre 1978 è stato nominato commissario di pubblica sicurezza in prova;

b) il 30 ottobre 1978 è transitato alle dipendenze del Ministero della difesa come ufficiale della Marina militare;

c) il 31 marzo 1988, a seguito di domanda, è stato riammesso nei ruoli della Polizia di Stato come vice commissario.

La sezione ritiene, come rilevato da primo giudice, che il beneficio di cui all’art. 43, comma 22, della l. n. 121/1981 spetti solo ai funzionari della Polizia di Stato i quali abbiano prestato servizio nel ruolo dei commissari (ed equiparati) della medesima Polizia per 15 anni.

Il servizio svolto dall’appellante quale ufficiale della Marina militare non può essere equiparato a quello dei commissari della Polizia di Stato. Tra l’altro, l’equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato è prevista, dall’art. 43, comma 17, della l. n. 121/1981, con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 16; ossia con l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Infine, quanto disposto dall’art. 5, comma 3, della l. n. 231/1990 riguarda gli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito; attiene, quindi, al personale militare e non ai funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato a cui si riferisce l’art. 43, comma 2, della l. n. 121/1981.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 1° dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia presidente

Sabino Luce consigliere

Carmine Volpe consigliere, estensore

Gianpiero Paolo Cirillo consigliere

Giuseppe Romeo consigliere

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere Segretario

f.to Carmine Volpe f.to Giovanni Ceci

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il………………01/02/2007……………….

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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