Trasferimento per ricongiungimento famigliare

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Ultimo aggiornamento 13/10/2023

Una nostra lettrice ci scrive chiedendo se una volta ricevuta la sede di prima assegnazione, potrebbe usufruire del trasferimento previsto per ricongiungersi al marito ufficiale dell’esercito Italiano.

Il diritto di avvicinamento spetta al coniuge del personale appartenente alle Forze armate e di polizia trasferito d’autorità ad altra sede di servizio.

La materia è attualmente regolata dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, nr. 266 ove è previsto che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, nr. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una a un’altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 (praticamente tutte le amministrazioni pubbliche), ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, a essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

In base alla previsione contenuta nell’articolo 2, legge 29 marzo 2001, nr. 86 la disposizione trova applicazione anche all’atto del collocamento in congedo del personale delle Forze armate e di polizia, anche se con una portata più limitata: in tal caso, infatti, quando il personale elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento a riposo, il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazioni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma solo quello di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

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