Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio

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Con il Messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024 l’INPS ha diramato direttive in ordine al passaggio delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione.

L’articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l’istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione, o su altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa.

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si risolva prima dell’estinzione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/salario, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Tanto premesso, lo schema di convenzione attualmente vigente per la concessione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione e il relativo regolamento recante “Disposizioni per la cessione del quinto”- adottati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 – hanno previsto, rispettivamente agli articoli 2, comma 2, e 1, comma 2, l’applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle traslazioni su pensione dei prestiti originariamente stipulati con estinzione dietro cessione fino al quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.

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Nel precedente messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 risultano illustrate le nuove linee interpretative che hanno consentito il superamento dei criteri tempo per tempo adottati ai fini della gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall’articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma ha previsto: “L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.

L’Istituto fa presente che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo (“Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata”) con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della Gestione privata. Per gli interessati, si consiglia la lettura integrale del messaggio INPS al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.08.messaggio-numero-2830-del-09-08-2024_14652.html

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