Trattamento economico Allievi Agenti provenienti dalle Forze Armate

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Ultimo aggiornamento 13/07/2023

Ci scrive un nostro iscritto affermando di essere entrato in Polizia il 21 Dicembre 2001 dopo aver frequentato il 156° Corso di formazione.

Avendo avuto precedentemente una esperienza come militare di leva nell’Aeronautica Militare in qualità di Aviere in ferma leva prolungata, dal maggio 98 fino al Dicembre 2001, lo stesso chiede come mai, ai sensi dell’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, non gli sia stato attribuito il trattamento economico più favorevole in godimento durante il periodo trascorso al corso di Allievo Agente della Polizia di stato.

La norma richiamata recita: “L’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48,53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121”.

Come si evince dal testo della disposizione la conservazione del trattamento più favorevole è prevista dalla legge solo per gli allievi provenienti dall’Amministrazione civile dell’Interno o da altre forze di Polizia. L’aeronautica militare è forza armata ma non rientra nella nozione di forza di Polizia.

Invero, secondo la legge Italiana sono forze di Polizia la Polizia di Stato, l’arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia penitenziaria.

Neppure risulta applicabile la disposizione prevista, in via generale, per gli impiegati civili dello Stato, dall’articolo 202 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che nei casi di transito da un’amministrazione dello Stato ad un’altra, garantisce la conservazione del trattamento economico già acquisito in via definitiva.

Invero, per l’applicazione di tale disposizione occorre, come già precisato, la titolarità di un rapporto di lavoro stabile e continuativo in un’amministrazione dello Stato e un transito da una amministrazione all’altra senza soluzione di continuità.

Tali presupposti non sussistono per il personale proveniente dalle Forze armate, in quanto il servizio prestato nelle Forze armate dai volontari in ferma breve o prefissata, essendo a tempo determinato, non ha carattere di stabilità.

Inoltre, durante il periodo di frequenza del corso di formazione l’allievo agente non risulta ancora immesso in ruolo e l’accesso dei volontari delle Forze armate nei ruoli delle Forze di polizia non si realizza con un transito, bensì solo a seguito di un concorso pubblico.

In tal senso il Tar Lazio Sezione prima con sentenza n. 8554 del 26 settembre del 2008, ha ricusato il ricorso di alcuni allievi agenti della Polizia di stato, diretto al riconoscimento del diritto a percepire, durante la frequenza del corso, il miglior trattamento retributivo loro corrisposto nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma di leva prolungata.

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