Trattamento economico allievi provenienti da altre forze di Polizia

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Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine al trattamento economico previsto per il personale, proveniente da altre forze di Polizia, che accede quale allievo ai corsi di formazione iniziali nelle varie carriere della Polizia di Stato.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, dall’amministrazione del Ministero dell’interno e dagli altri corpi di polizia è attribuito, ai sensi dell’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il trattenimento economico più favorevole in godimento. Ciò in conformità con il consolidato principio del divieto di reformatio in peius, che assicura al dipendente pubblico, nei casi di passaggio di carriera, la conservazione della retribuzione acquisita in forza di un rapporto d’impiego continuativo e a tempo indeterminato.

Tale disposizione ricalca quanto già previsto, in via generale, per gli impiegati civili dello Stato dall’articolo 202 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il quale nei casi di transito da un’amministrazione dello Stato ad un’altra, garantisce la conservazione del trattamento economico già acquisito in via definitiva.

Per l’applicazione di tale disposizione devono sussistere i seguenti presupposti:

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  • titolarità di un rapporto di lavoro stabile e continuativo in un’amministrazione dello Stato;
  • transito nei ruoli di un’altra amministrazione statale;
  • realizzazione del transito senza soluzione di continuità.

Tali presupposti non si verificano per il personale proveniente dalle Forze armate, in quanto il servizio prestato nelle Forze armate dai volontari in ferma breve o prefissata, essendo a tempo determinato, non ha carattere di stabilità.

Inoltre, durante il periodo di frequenza del corso di formazione l’allievo agente non risulta ancora immesso in ruolo e l’accesso dei volontari delle Forze armate nei ruoli delle Forze di polizia non si realizza con un transito, bensì solo a seguito di un concorso pubblico.

In tal senso il Tar Lazio Sezione prima con sentenza n. 8554 del 26 settembre del 2008, ha ricusato il ricorso di alcuni allievi agenti della Polizia di stato, diretto al riconoscimento del diritto a percepire, durante la frequenza del corso, il miglior trattamento retributivo loro corrisposto nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma di leva prolungata.

 

 

 

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