Trattamento economico degli Agenti in Prova della Polizia di Stato

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Ultimo aggiornamento 26/11/2021

Trattamento economico degli Agenti in Prova della Polizia di Stato – Diritto al buono pasto sostitutivo della mancata fruizione della mensa obbligatoria di servizio

Lettera inviata all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 19 novembre u.s.:

Si ripropongono ciclicamente controversie in ordine alla disciplina contrattuale applicabile al personale della Polizia di Stato nel corso del periodo di prova.

Oggetto del nostro odierno interesse è l’eventuale mancata fruizione del vitto provocata da esigenze di servizio che si protraggono oltre gli orari di apertura delle mense di servizio.

Della questione si era invero occupata in passato la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia che, in riscontro ad un quesito posto da un ufficio periferico in subiecta materia aveva espresso il parere secondo cui “sulla base della normativa vigente delle disposizioni già emanate da questa Amministrazione, al personale frequentatore di corso non può essere attribuito il buono pasto” (così nella nota prot. 750.C.1.AG. 800/2617 del 18.10.2013).

Tale orientamento pone per l’appunto a proprio fondamento “la normativa vigente”, quella cioè corrente nell’anno 2013, data in cui l’ufficio ministeriale suddetto si era pronunciato. Come però sappiamo l’argomento è stato oggetto, in tempi a noi più prossimi, di una profonda rivisitazione, per effetto della quale sono stati introdotti meno restrittivi criteri sottesi all’erogazione del buono pasto.

Senza impegnarci in un pedissequo richiamo delle corpose circolari emanate in esito al confronto con le organizzazioni sindacali, si può affermare che il c.d. ticket restaurant viene oggi pacificamente riconosciuto ogni qualvolta il dipendente interessato non abbia potuto, per esigenze di servizio, accedere alla mensa negli orari di apertura della stessa, né sia stato possibile assicurare una delle altre modalità alternative di fornitura del pasto (convenzione esterna o pasto veicolato).

Per quanto precede, una volta ricordato come gli istituti contrattuali applicati agli Agenti in Prova siano sostanzialmente equiparabili a quelli applicati al restante personale, parrebbe potersi affermare che, sussistendone i presupposti, non vi sia più motivo per negare a questi giovani colleghi che stanno perfezionando il loro percorso di accesso ai ruoli della Polizia di Stato l’attribuzione del buono pasto.

Tuttavia, come noto a codesto autorevole Ufficio, che approfittiamo per ringraziare del risolutivo intervento di alcuni giorni addietro in un caso affine a quelli per i quali siamo a scrivere, gli uffici territoriali, in assenza di successive contrarie indicazioni continuano ad accordare pregio alla tesi elaborata nel ricordato parere dell’anno 2013.

Riteniamo allora che, onde fugare ogni possibile equivoco, occorra sollecitare l’attualizzazione dell’interpretazione di cui siamo ad occuparci, auspicando che prevalga una valutazione di buon senso tale da consentire l’estensione anche agli Agenti in Prova del riconoscimento del buon pasto sostitutivo.

E, con l’occasione, gradiremmo fosse chiarito anche non essere plausibile prevedere l’apertura delle mense in orari stravaganti – tipo alle 16, come nel caso cui dianzi abbiamo fatto riferimento – per precostituire argomenti utili a negare il diritto al buono pasto.

Distintamente.

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