Trattamento missioni estero: il servizio non inquadrabile nell’ambito di una precisa rappresentanza diplomatica non da diritto al trattamento ex L. 838/1973 – Cons. Stato sent. nr. 4575/06 del 5.05.2006

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Trattamento missioni estero: il servizio non inquadrabile nell’ambito di una precisa rappresentanza diplomatica non da diritto al trattamento ex L. 838/1973. I Giudici amministrativi hanno, infatti, sancito che i dipendenti militari ed equiparati (nella specie, ispettore di Polizia), in servizio (in questo caso, per finalità di cooperazione internazionale nella lotta al crimine), al di fuori di una rappresentanza diplomatica individuata ed organizzata, non hanno diritto al trattamento economico di cui alla legge n. 838/1973, bensì (ove si tratti di lungo servizio) all’assegno previsto per il personale in servizio isolato all’estero di cui alla legge n. 642/1961.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4575/06 del 5.05.2006 – dep. 17.07.2006

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4575/2006

Reg.Dec.

N.3348 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3348/2004, proposto da:

Sig…………………., rappresentato e difeso dagli avv. ………………., ……………….e …………………… ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo, in via ………., Roma;

c o n t r o

– il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sezione II, n. 330/2003, resa inter partes e concernente il denegato riconoscimento (dopo la corresponsione dell’indennità di missione all’estero ex r.d. 3 giugno 1926 n. 941, ridotta a tre quarti dell’originario importo dopo i primi 180 giorni) del più favorevole assegno di lungo servizio all’estero (sei anni e mezzo) ex legge n. 642/1961, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;

Uditi, per le parti, l’avv. ………………… e l’avvocato dello Stato Sica;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

L’attuale appellante, Sig……………….., ispettore della Polizia di Stato, chiedeva la corresponsione dell’indennità di missione di cui in epigrafe per il periodo 1° giugno 1993/31 gennaio 2000, indennità spettante per un servizio almeno semestrale svolto presso ambasciate e consolati italiani od organizzazioni internazionali o sovranazionali (anche di carattere militare, come la N.A.T.O.) con partecipazione italiana, con un’istanza che veniva respinta con provvedimento poi impugnato dinanzi al T.a.r. Liguria per varie forme di violazione del r.d. n. 941/1926 e di eccesso di potere.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva poi rigettato dai primi giudici (dato che l’interessato aveva prestato servizio solo come ufficiale di collegamento – in base all’accordo di Schengen 14 giugno 1985 ed all’accordo di Chambery 3 ottobre 1997 – in missione presso l’Ufficio relazioni esterne e cooperazione, Direzione centrale per la lotta all’immigrazione clandestina ed al lavoro illegale, Divisione frontiera, presso il Ministero dell’interno di Parigi) con sentenza prontamente impugnata dall’ispettore Iori per:

1. violazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 642/1961 e legge 10 ottobre 1986 n. 668, art. 56; difetto di presupposto, travisamento ed illogicità (cfr. C.d.S., IV, n. 1468/1997; n. 3846/2001; n. 5690/2002);

2. ulteriore violazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 642/1961 e legge 10 ottobre 1986 n. 668; disparità di trattamento, illogicità e difetto di motivazione circa il diversificato trattamento riservato ad altri funzionari in analoghe situazioni.

Il Ministero dell’interno appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame con la difesa erariale.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

D I R I T T O

L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono e che inducono a condividerne la prima doglianza, di carattere assorbente (così potendosi prescindere dall’esaminarne anche la seconda censura).

Infatti, l’ispettore Sig……….. (in servizio come ufficiale di collegamento – in base all’accordo di Schengen 14 giugno 1985 ed all’accordo di Chambery 3 ottobre 1997 – in missione presso l’Ufficio relazioni esterne e cooperazione, Direzione centrale per la lotta all’immigrazione clandestina ed al lavoro illegale, Divisione frontiera, presso il Ministero dell’interno di Parigi):

1. ha prestato isolatamente detto servizio per sei anni e mezzo presso una sede impegnata (per accordi internazionali o sovranazionali) nell’esercizio di funzioni di Polizia (italiana) all’estero (Francia);

2. le relazioni internazionali si sviluppano nelle tre distinte articolazioni dell’attività legata al processo d’integrazione europea, della cooperazione internazionale a livello bilaterale e della cooperazione multilaterale in materie di competenza del Ministero dell’interno (mediante scambio di funzionari di collegamento, previi accordi bilaterali che ne consentano il distacco a tempo determinato od indeterminato);

3. nel caso dell’ispettore Sig…………., quanto sopra risulta attestato in forma documentale dalla nota 11 giugno 1993 del Capo della Polizia e dalle note 20 febbraio 1995 e 3 giugno 1996 della Direzione centrale del personale presso il Ministero dell’interno;

4. i dipendenti militari (ed equiparati: nella specie, ispettore di Polizia), in servizio (nella specie: per finalità di cooperazione internazionale nella lotta al crimine) al di fuori di una rappresentanza diplomatica individuata ed organizzata, non hanno diritto al trattamento economico di cui alla legge n. 838/1973, bensì (ove si tratti di lungo servizio) all’assegno previsto per il personale in servizio isolato all’estero di cui alla legge n. 642/1961 (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1996 n. 437; 25 agosto 1997 n.920; 7 maggio 1991 n. 356);

5. le assegnazioni dei militari all’estero, se di lungo periodo, cadono nell’ambito della legge 8 luglio 1961 n. 642, mentre l’indennità di movimento d’ufficio degli stessi militari, anche all’estero, purché di durata non superiore ai sei mesi e non quali addetti militari presso rappresentanze diplomatiche, rimane disciplinata dalla legge 10 marzo 1987 n. 100 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 1997 n. 1468).

Conclusivamente, l’appello dev’essere accolto, con riforma dell’impugnata sentenza ed accertamento del diritto azionato dal Sig…………. che ha titolo anche agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge (ex d.m. Tesoro 1° settembre 1998 n. 152), mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto delle peculiarità della fattispecie e delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

· accoglie l’appello;

· annulla l’impugnata sentenza;

· accoglie il ricorso di primo grado;

· accerta il diritto del Sig…………..all’indennità di cui in motivazione, con gli accessori di legge ivi descritti;

· compensa tutte le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006, con l’intervento dei signori magistrati:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere Segretario

ALDO SCOLA ANNAMARIA RICCI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..17/07/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

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