Scrutini per avanzamento: solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di Disciplina può essere escluso (art. 93,co. 1 d.p.r. 3/57) – Cons. Stato sent. nr. 4109/06 del 28.04.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Scrutini per avanzamento: solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di Disciplina può essere escluso (art. 93,co. 1 d.p.r. 3/57). Così ha stabilito il Consiglio di Stato che ha ribadito la portata dell’art. 93, co. 1 d.p.r 3/57, il quale prevede, secondo i Giudici, in modo chiaro ed inequivocabile che solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di Disciplina possa essere escluso dagli esame e dagli scrutini.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4109/06 del 28.04.2006 – dep. 27.06.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4109/06

Reg.Dec.

N. 3592 Reg.Ric.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

sig……., rappresentato e difeso dall’avv. ……….., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via ………..,

per l’annullamento

della sentenza n. 2808 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avvocato dello Stato Guida e l’avv. ….;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza in forma semplificata, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto ha accolto il ricorso dell’istante (Vice Ispettore di Polizia), disponendo l’annullamento della deliberazione della Commissione per il personale del ruolo ispettori della Polizia di Stato, con la quale è stata sospesa la sua valutazione ai fini della promozione alla qualifica superiore, ai sensi dell’art. 93 e dell’art. 95 del d.p.r. n. 3 del 1957.

Il primo giudice ha statuito che, ai sensi del citato art. 93, I comma, del d.p.r. n. 3 del 1957 (al quale rinvia l’art. 10 del d.p.r. n. 737 del 1981), può essere escluso dagli esami e dagli scrutini solo l’impiegato sospeso dal servizio ovvero l’impiegato non sospeso che sia stato deferito alla Commissione di Disciplina, e il ricorrente non si trovava in alcuna delle situazioni indicate.

2.- Appella l’Amministrazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si è costituito il ricorrente, il quale sostiene l’infondatezza dell’appello, che è stato trattenuto in decisione all’udienza del 28 aprile 2006.

3.- L’appello è infondato.

L’Amministrazione non condivide l’interpretazione dell’art. 93 del d.p.r. n. 3 del 1957, che ritiene del tutto superficiale, perché la previsione non richiederebbe che lo stato di sospensione debba essere attuale, ben potendo essa riguardare il dipendente che è stato sospeso in via cautelativa dal servizio (come il ricorrente), ma la cui posizione (penale e/o disciplinare) non sia stata ancora definita. Per questo, l’Amministrazione si sarebbe riservata la possibilità di riesame, una volta concluso il procedimento penale pendente a carico del ricorrente, che aveva determinato la misura della sospensione dal servizio, il cui termine massimo di cinque anni era decorso.

La tesi non convince, in quanto non pare possibile dare una lettura della norma di riferimento che vada al di là del significato letterale della stessa, introducendo una ipotesi che, sebbene rappresentata dalla Amministrazione per motivi di opportunità, non ha alcun riscontro nella previsione normativa. L’art. 93, 1° comma, del d.p.r. n. 3 del 1957, prevede in modo chiaro ed inequivocabile che solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di Disciplina possa essere escluso dagli esame e dagli scrutini.

A fronte di una dizione che non consente di ricomprendere in essa la fattispecie in esame di un dipendente, che è stato sospeso dal servizio e poi riammesso a motivo del decorso del termine quinquennale della durata della sospensione cautelare, a nulla vale il richiamo del successivo art. 95 del d.p.r. n. 3 del 1957 (impiegato escluso dagli scrutini e poi prosciolto da ogni addebito), ovvero dell’art. 96 (computo del periodo della sospensione cautelare), ovvero ancora degli effetti delle sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al dipendente.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza, e possono essere liquidate in € 2.000 (duemila) a favore dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che vanno liquidati in € 2.000 (duemila) a favore dell’appellato.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Luigi Maruotti Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere est.

Giuseppe Minicone Consigliere

Rosanna De Nictolis Consigliere

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere Segretario

f.to Giuseppe Romeo f.to Vittorio Zoffoli

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………….27/06/2006………………

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

 

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