Le ultime misure urgenti varate dal Governo per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Per quanto concerne il lavoro pubblico è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono obbligatori per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Per quanto concerne il lavoro privato, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.
Al riguardo dei dubbi sollevati sulla legittimità del green pass è bene precisare che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha statuito che il green pass e le norme per il contrasto al Covid non violano i diritti della persona. Invero i Giudici di Strasburgo hanno respinto il 29 agosto scorso una denuncia presentata da circa 600 vigili del fuoco francesi che avevano impugnato le limitazioni delle scelte individuali in materia di vaccinazioni introdotte nel loro Paese.
Il Ricorso chiedeva alla Corte di pronunciarsi su due quesiti: la legittimità dell’obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori introdotto in agosto dalla Francia e le disposizioni che limitano il lavoro per le persone che non hanno voluto immunizzarsi contro il Covid. Erano stati chiamati in causa il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata (articoli 2 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo). Era stato richiesto, inoltre, un pronunciamento con carattere d’urgenza.
Al riguardo di quest’ultimo punto la Corte non ha ravvisato alcuna urgenza chiarendo che la scelta di non vaccinarsi non può comportare l’esposizione, nel caso in esame, a un danno irreparabile e imminente.
La Cedu ha, poi, rimarcato una linea espressa già in altre sentenze (ad esempio quella del maggio scorso in cui avevano ritenuto legittimo il lockdown in seguito a un ricorso presentato da cittadini rumeni contro il loro governo) secondo le quali la tutela della salute pubblica e del singolo ha prevalenza su altri interessi.Il verdetto del 29 agosto, inoltre, è in linea con i pronunciamenti di altri giudici, come la Corte Costituzionale francese che ha recentemente dichiarato legittimo il green pass.
Anche in Italia diversi tribunali di primo grado hanno già respinto i ricorsi di medici e infermieri no vax che erano stati sospesi dal servizio (ad esempio a Belluno, Verona e Modena o il Tar del Friuli Venezia Giulia), e recentemente, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha confermato la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021 che aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata da 4 cittadini non vaccinati secondo i quali il meccanismo di contenimento dell’epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.
La decisione cautelare ha rilevato che, “in ogni caso, non essendo stata dimostrata l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l’interesse pubblico all’attuazione delle misure disposte attraverso l’impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali”.