Uso strumenti ripresa visiva o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione

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Ultimo aggiornamento 28/05/2021

Uso da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia di strumenti di ripresa visiva o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione individuale o di reparto

Nel n. 3 del 25 gennaio 2018 ci siamo occupati della problematica relativa alla liceità delle riprese effettuate nei confronti dei rappresentanti delle forze di polizia nel corso di operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici.

L’occasione ci era stata fornita dalla newsletter n. 359 del 7 giugno 2012 con cui il Garante della privacy, in risposta a un quesito del Ministero dell’interno relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia, affermava la legittimità di tali riprese purché ciò non fosse espressamente vietato dall’Autorità pubblica e a condizione che l’uso delle stesse riprese rispettasse i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che nella circostanza il Garante ribadiva il principio che dette immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Oggi invece ci occupiamo dello stesso problema ma a parti invertite, e cioè se e entro quali limiti possa essere consentito all’appartenente alle Forze dell’Ordine di far autonomamente uso di strumenti di ripresa visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione di reparto o individuale, occultati sulla sua persona, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni, senza presidi di garanzia per i soggetti ripresi.

Come è noto, da alcuni anni si è innescata una discussione, divenuta anche terreno di polemica politica, circa l’esigenza di garantire al personale impegnato nel controllo dell’ordine pubblico, ed in particolare nella repressione di disordini occasionati da manifestazioni politiche, da eventi sportivi, etc., la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici atti a riprendere quanto accade fra le forze di polizia e manifestanti, per evitare che registrazioni solo parziali degli eventi possano determinare nell’opinione pubblica una visione distorta dell’operato della Polizia.

Il destro ci viene, stavolta, offerto dalla giurisprudenza amministrativa, con la Sentenza n. 00427/2021 del 15 maggio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima).
La questione di fatto concerne il ricorso proposto da un Ispettore della Polizia di Stato per l’annullamento di una sanzione disciplinare irrogata perché in più occasioni, durante servizi di ordine pubblico …“del tutto autonomamente e senza autorizzazione dei superiori gerarchici ed in violazione delle normative, ordinamentali ed interne di servizio, ha fatto uso di strumenti di captazione visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione di reparto o individuale, occultati sulla sua persona, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni, senza i prescritti presidi di garanzia per coloro che venivano ripresi. Nell’immediatezza, il medesimo non ha informato il dirigente del servizio delle evidenze delle riprese, neanche quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi, che se prontamente condivise, avrebbero potuto sviluppare indagini mirate al perseguimento degli autori del reato. Con tale condotta, ha svolto funzioni che esulano dal suo status di operatore di Reparto mobile, travalicandone i limiti, per il soddisfacimento di un interesse economico personale, realizzato in più occasioni, attraverso la riscossione di somme di denaro a titolo di ristoro, quale parte offesa nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, determinando, così, uno sviamento delle finalità pubbliche ed istituzionali che un appartenente alla Polizia di Stato è chiamato a perseguire”.

Diciamo subito che il TAR ha rigettato il ricorso confermando la sanzione al ricorrente.

Il Tribunale ha osservato nel merito che in nessuna direttiva emanata dal Dipartimento della P.S. si paventa la possibilità che gli operatori di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico possano utilizzare apparati di proprietà personale o, comunque, possano effettuare riprese in assenza di uno specifico ordine del dirigente responsabile del servizio o di che ne fa temporaneamente le veci.
Peraltro, normalmente le riprese effettuate dalla Polizia Scientifica e le successive indagini della DIGOS consentono di individuare agevolmente gli autori di condotte vietate dal codice penale e dalla L. n. 401/1989 e s.m.i., come confermato dal crescente numero di D.A.SPO. adottati dai Questori fino alla primavera del 2020.

Non vi è, dunque, nessuna necessità che anche i singoli operatori di polizia effettuino a titolo personale riprese degli episodi da cui possono scaturire conseguenze penali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale, devono ritenersi infondati i presupposti di fondo su cui poggia il ricorso, ossia:

  • la piena liceità, a tutti gli effetti, della registrazione di fatti ai quali assiste l’autore delle riprese;
  • il fatto che la Polizia di Stato abbia già in qualche modo previsto di dotare i propri agenti di apparecchiature atte ad effettuare riprese da utilizzare nel corso dei servizi di ordine pubblico, e ciò proprio al fine di eliminare lo squilibrio di mezzi fra gli operatori di polizia e i privati cittadini.

Ne consegue la rilevanza disciplinare per i comportamenti correttamente individuati dall’Amministrazione come meritevoli di sanzione disciplinare, e cioè:

  • avere effettuato le riprese mediante apparecchiature di proprietà privata e quindi non rientranti nella dotazione di reparto o individuale;
  • avere occultato tali dispositivi all’interno della divisa e averli utilizzati senza autorizzazione dei superiori gerarchici;
  • non avere informato, con la dovuta immediatezza, la catena gerarchica del contenuto delle video-registrazioni, nemmeno quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi;
  • avere informato i superiori solo dopo aver svolto un’autonoma attività di cernita del materiale acquisito, attività alla quale il ricorrente non era preposto in quanto non impiegato in un gabinetto della Polizia Scientifica, né ad ufficio investigativo, né ad una sezione di Polizia Giudiziaria.

Peraltro, nel caso in esame, l’iniziativa spontanea del ricorrente, oltre a creare un piccolo “incidente diplomatico” con altri Uffici, aveva determinato un rallentamento delle indagini finalizzate ad individuare i responsabili di condotte illecite…”

I Giudici amministrativi osservano, inoltre come non giovi al ricorrente “evidenziare come in nessuno dei processi penali avviati a carico dei tifosi identificati grazie alle sue riprese il giudice o il pubblico ministero gli abbiano mai contestato alcunché. Ciò per tre motivi:

  • in primo luogo, perché, come è noto, vi è autonomia fra le valutazioni del giudice penale e quelle riservate all’amministrazione in sede disciplinare;
  • in secondo luogo, perché, come si è detto, di per sé la registrazione di un evento a cui prendono parte sia l’autore della registrazione sia i soggetti ripresi non integra alcun reato;
  • in terzo luogo, perché, a quanto risulta dagli atti di causa, nessuno degli imputati ha sollevato contestazioni in merito alle modalità di acquisizione dei filmati, avendo gli stessi preferito estinguere il reato ai sensi dell’art. 341-bis, ultimo comma, c.p., ossia mediante il risarcimento dei danni.

E neanche giova al ricorrente il fatto di avere in altri casi utilizzato gli apparati di ripresa per rilevare infrazioni del codice della strada o sinistri nei quali è intervenuto per prestare soccorso. Si tratta, infatti, di situazioni del tutto diverse, visto che in tali circostanze le riprese effettuate e le foto scattate costituiscono un quid pluris non necessario ai fini della relazione di servizio. D’altro canto il personale dei Corpi di Polizia procedeva alla rilevazione di reati o di infrazioni amministrative anche quando non esistevano gli smartphone e altri analoghi dispositivi di ripresa, senza che ciò abbia mai determinato particolari problemi.

Analogo discorso è a farsi per la forzata assimilazione fra i dispositivi per cui è causa e altri oggetti personali di uso comune che anche i poliziotti impegnati in servizi di ordine pubblico portano al seguito (orologio, telefono cellulare, etc.), perché è del tutto evidente che ciò che rileva è l’utilizzo che viene fatto degli oggetti personali.

E peraltro, con riguardo al telefono cellulare, è ovvio che, se il ricorrente avesse effettuato le contestate riprese con il proprio smartphone anziché con una microcamera, ai fini disciplinari il discorso non sarebbe mutato””.

Ma dalla lettura della Sentenza che ci occupa emergono anche censure di carattere deontologico rispetto ad attività, svolte dal ricorrente, e che secondo i Giudici del TAR hanno carattere indubbiamente estraneo alle mansioni di operatore del Reparto Mobile essendo più consone, ad una sezione di P.G. o ad un gabinetto della Polizia Scientifica o ad un ufficio investigativo.
In particolare, il riferimento è al fatto che, dopo aver esaminato i filmati acquisiti ed aver eliminato quelli non “leggibili”, il ricorrente era solito convocare presso il proprio ufficio i colleghi potenziali vittime delle condotte oltraggiose consacrate nei filmati per consentire loro di identificare i presunti responsabili. Altro episodio di irrituale modus operandi è risultata la richiesta telefonica ad un collega in servizio presso la Questura per acquisire notizie circa il funzionamento di alcune telecamere di video sorveglianza.

In conclusione, a giudizio dei Giudici amministrativa va confermata la sanzione irrogata al ricorrente avendo lo stesso posto in essere un’iniziativa personale dagli esiti non verificabili. Secondo il Tribunale detta iniziativa non poteva essere finalizzata unicamente a garantire agli agenti impegnati nel servizio la “parità delle armi rispetto ai manifestanti”.

Peraltro, i giudici osservano che, anche se negli episodi contestati non sono state accertate provocazioni, “non si può in assoluto escludere il rischio che qualche operatore di polizia, proprio perché sa di riprendere di nascosto la scena, possa in qualche modo assumere atteggiamenti poco professionali che scatenino le reazioni verbali dei dimostranti o dei tifosi. E questo è solo uno dei rischi che possono discendere da iniziative personali quali quelle adottate dal ricorrente”.

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