Valutazione ai fini pensionistici di corsi di formazione per l’ammissione in servizio

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Ultimo aggiornamento 17/11/2023

Valutazione ai fini pensionistici di corsi di formazione per l’ammissione in servizio del personale della Polizia di Stato

Alcuni nostri iscritti chiedono chiarimenti in ordine alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi relativi ai corsi di formazione frequentati per l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato. L’INPDAP, con la Nota Operativa 18.3.2010 (https://www.poliziadistato.it/statics/32/14_06_2010_chiarimenti_tfs_e_valutazione_corsi_allievi.pdf) n. 11 con titolo “Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche”, ha chiarito gli aspetti alle modalità per valorizzare, in sede di pensione, alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corso – concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari per l’ammissione in servizio.

In particolare, l’Istituto ha precisato che:

  • i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un’indennità da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
  • ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione, finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica.
  • durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell’amministrazione per cui svolge il corso;
    la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di una amministrazione pubblica bensì come attività formativa.
  • in mancanza dell’elemento essenziale della prestazione lavorativa, l’eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Tuttavia, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l’istituto del riscatto.

Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, mentre per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184. I corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale. Pertanto, le disposizioni relative al riscatto oneroso si applicano, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998.

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