Trattamento economico principale

Trattamento principale e parametrazione

Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta; in particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l’indennità mensile pensionabile, l’indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l’assegno di funzione, la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità, prevista dall’art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data) e gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni.
Nel trattamento economico accessorio sono viceversa comprese le indennità destinate a compensare impieghi che comportino particolari disagi e/o responsabilità.
Come accennato in precedenza nel trattamento economico principale confluiscono dunque stipendio base, indennità pensionabile ed assegno funzionale.
È costituito dallo stipendio parametrale, che dal 1° gennaio 2005 è subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed all’eventuale R.I.A., l’I.I.S. – Indennità Integrativa Speciale, anche detta “contingenza” o “scala mobile” – prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflativi.
Lo stipendio tabellare costituisce la base per il computo degli ulteriori scatti rivalutabili, quali ad esempio degli scatti gerarchici e quelli previsti dal d.lgs. 53/2001, della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, dell’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto in caso di sospensione dal servizio (art. 82 d.P.R. 3/1957 e disposizioni analoghe), sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap o altre analoghe ed i contributi di riscatto; la ratio cui è indirizzato lo stipendio tabellare è il riconoscimento dell’attività prestata secondo principi di allineamento con il personale del pubblico impiego destinato a mansioni considerate corrispondenti, tenendo altresì conto della necessità di incrementare periodicamente il trattamento economico, di differenziarlo per le differenti mansioni ed in base alla progressione in carriera, nonché dell’anzianità di servizio.
  • Stipendio base o “tabellare”
A partire dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari sono determinati nelle misure annue lorde riportate nella tabella (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, nonché, per la decorrenza, art. 15, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159).

 

Qualifiche Parametro (Euro)
Vice questore aggiunto

150,00

24.705,00
Commissario capo

144,50

23.799,15
Commissario

139,00

22.893,30
Vice commissario

133,25

21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario

139,00

22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica)

135,50

22.316,85
Ispettore superiore SUPS

133,00

21.905,10
Ispettore capo

128,00

21.081,60
Ispettore

124,00

20.422,80
Vice Ispettore

120,75

19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)

122,50

20.175,75
Sovrintendente capo

120,25

19.805,18
Sovrintendente

116,25

19.146,38
Vice Sovrintendente

112,25

18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)

113,50

18.693,45
Assistente capo

111,50

18.364,05
Assistente

108,00

17.787,60
Agente scelto

104,50

17.211,15
Agente

101,25

16.675,88

 

Indennità mensile pensionabile

A partire dal 1° gennaio 1984 ha sostituito, per effetto dell’art. 5, d.P.R. 69/1984, l’indennità mensile per servizio di istituto di cui alla L. 1054/1970 e l’assegno personale di funzione di cui all’art. 143 d.P.R. 312/1980; la ratio dell’istituzione dell’indennità mensile pensionabile, così come i due istituti di cui ha preso il posto, è quella di riconoscere la specificità delle funzioni espletate dagli appartenenti alle forze di polizia, indipendentemente dall’impiego cui ciascuno di essi è concretamente adibito; funzione, quest’ultima, cui è destinato il trattamento accessorio.
A partire dal 1° OTTOBRE 2007 l’indennità pensionabile è determinata nelle misure annue lorde riportate nella tabella (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170)
INDENNITA’ MENSILE PENSIONABILE 
DAL 1° OTTOBRE 2007
Qualifiche (Euro)
Vice questore aggiunto

812,70

Commissario capo

797,60

Commissario

790,30

Vice commissario

758,30

Ispettore superiore SUPS

772,10

Ispettore capo

737,30

Ispettore

714,40

Vice Ispettore

692,00

Sovrintendente capo

711,10

Sovrintendente

699,20

Vice Sovrintendente

665,90

Assistente capo

598,90

Assistente

545,30

Agente scelto

500,30

Agente

467,90

 

Assegno funzionale

L’articolo 6 del decreto legge 387/1987 ha istituito un assegno funzionale pensionabile da attribuirsi al raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia. A decorrere dal 1° dicembre 2008, ai sensi dell’ art. 8 D.P.R. 51/09, verrà corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio. Per la sua attribuzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
Mediante la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” relativa al d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%.
I nuovi importi sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito (d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220):
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Ispettore superiore SUPS € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Ispettore capo € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Ispettore € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Vice Ispettore € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Sovrintendente capo € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Sovrintendente € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Vice Sovrintendente € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Assistente capo € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Assistente € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Agente scelto € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Agente € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed alle qualifiche equiparate delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare le misure stabilite per l’assegno funzionale dal citato d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 sono quelle contenute nella tabella di seguito riportata:
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Vice questore aggiunto € 3.122,70 € 5.144,10 € 5.915,67
Commissario capo € 2.770,90 € 5.144,10 € 5.915,67
Commissario € 2.153,50 € 3.231,70 € 3.716,51 
Vice commissario € 2.153,50 € 3.231,70 € 3.716,51