Trasferimento sindacalista: la tutela vale per un anno dalla cessazione della carica – Cons. Stato sent. nr. 1181/08 del 14 dicembre 2007

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Trasferimento sindacalista: la tutela vale per un anno dalla cessazione della carica e non per l’anno solare successivo. Così ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato ribaltando l’interpretazione della norma (art. 32, dpr 395/95) data in primo grado dal TAR Lazio (sent. n. 3368/2002). Il “dies a quo”, precisa la sesta sezione, per l’applicazione della disposizione di tutela coincide con la “data di cessazione dall’incarico” e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, con il primo giorno dell’anno successivo a quello in cui si è perduta la qualità di componente di organo dell’associazione sindacale.

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 1181/08 del 14 dicembre 2007 – dep. 19/03/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1181/2008

Reg.Dec.

N. 5075 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Sig……, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ………, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via………;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ ter, n. 3368/02 del 20.04.02;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sig…… e le relative note difensive.

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 dicembre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Mellillo e l’ avv.to …… per delega dell’avv.to …..;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, Sez. II^ ter, in accoglimento di ricorso proposto dal vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato Sig……, disponeva l’annullamento del decreto del Direttore Generale della Direzione Risorse Agricole e Forestali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 29.08.2000 di trasferimento per esigenze di servizio del ricorrente con decorrenza 01.09.2000 dal Coordinamento Provinciale di ….. al Comando Stazione di ………..

Il T.A.R. riconosceva che l’ assegnazione alla nuova sede di servizio era stata disposta in violazione dell’art. 32, commi primo e secondo, del d.P.R. 12.05.1995, n. 395, che – nel caso di trasferimento di dipendenti che rivestono incarichi all’interno di organismi sindacali – impone di acquisire il nulla osta del sindacato di appartenenza fino al termine dell’ anno successivo alla data di cessazione dall’incarico

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed ha prospettato un diversa interpretazione della norma di garanzia dei dirigenti sindacali riguardo alla decorrenza del termine per l’ individuazione dell’arco temporale di un anno entro il quale è obbligatoria l’ acquisizione del predetto parere ai fini del mutamento delle sede di servizio.

Il sig. ….. si è costituito in giudizio ed ha contrastato in sede di controricorso e note conclusive i motivi di appello e rinnovato le doglianze assorbite all’ esito del giudizio di primo grado, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 14 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il Ministero istante fondatamente censura l’ interpretazione del T.A.R. in ordine alla disciplina dettata dall’ art. 32 del d.P.R. n. 395/1995 sui trasferimenti di sede degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Stabilisce il primo comma dell’art. 32 che detti trasferimenti devono essere preceduti dal nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza. Il comma terzo precisa che la norma di garanzia si applica “sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale”.

La disposizione in esame, nella sua formulazione letterale individua, per tutti i casi di trasferimento che interessino dirigenti sindacali cessati dalla carica, nell’arco temporale di un anno il periodo idoneo ad escludere ogni sospetto che il mutamento della sede di servizio possa collegarsi al precedente esercizio delle prerogative connesse alla carica rivestita. Il “dies a quo” per l’applicazione della disposizione di tutela coincide con la “data di cessazione dall’ incarico” e non, come ritenuto dal T.A.R., con il primo giorno dell’anno successivo a quello in cui si è perduta la qualità di componente di organo dell’ associazione sindacale.

Onde accedere alla soluzione ermeneutica del T.A.R. il terzo comma dell’ art. 32 avrebbe dovuto avere una formulazione del tutto diversa quale: “le disposizioni (sull’ obbligo di acquisire il parere dell’organizzazione sindacale) si applicano sino alla fine dell’anno successivo << a quello>>di cessazione del mandato sindacale”. Così invece non è perché, come posto in rilievo dal Ministero appellante, la disposizione di tutela nella sua corretta accezione ha inteso parificare le posizioni di tutti i soggetti interessati, escludendo la dilatazione del regime di garanzia per chi, ad esempio, sia cessato dalla carica sindacale all’inizio dell’anno solare e verrebbe a beneficiare della prerogativa, ove si accedesse alla tesi del T.A.R., per tutta la durata dell’ anno in cui ha avuto luogo la cessazione in aggiunta all’ anno successivo.

3) Devono esaminarsi gli ulteriori motivi di doglianza articolati avverso il decreto di trasferimento ed assorbiti dal T.A.R.

3.1). Il sig…… lamenta che prima di disporre l’assegnazione alla nuova sede nel Comune di …… doveva essere acquisito, ai sensi dell’art. 11, comma primo, del d.lgs. n. 271/1989, il nulla osta del capo dell’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale era addetto.

L’ istante ha, invero, documentato che con nota del Coordinamento Provinciale di ….. n. 3027 del 07.04.2000 era stato disposto il suo impiego presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di ………

Il menzionato art. 11, comma primo, sottende la “ratio” di garantire la continuità dell’attività di indagine a mezzo del personale di cui la sezione di polizia giudiziaria si avvalga ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 271/1989. Il preventivo avviso dell’ ufficio in ordine al trasferimento di sede si impone, quindi, in tutti i casi in cui sia in atto l’utilizzo dell’ appartenente al corpo di polizia in compiti di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla durata dell’assegnazione e dalla forma del provvedimento adottato. Detta circostanza ricorre nella fattispecie di cui è controversia e l’omessa acquisizione del parere obbligatorio vizia la determinazione di trasferimento impugnata .

3.2). Sono infondati i restanti motivi di impugnativa.

3.3) La mancata indicazione nel decreto impugnato dell’ autorità cui è possibile ricorrere (art. 3, comma quarto, della legge n. 241/1990) non vizia sul piano sostanziale il contenuto dispositivo provvedimento e l’omissione, per concorde giurisprudenza, può assumere rilievo solo ai fini della scusabilità di una impugnazione eventualmente tardiva

3.4). Non ha, inoltre pregio, l’assunto dell’ istante in base secondo il quale il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di mera “opportunità” e non per soddisfare effettive esigenze dell’ Amministrazione.

Nel decreto del 29.08.2000 è chiaramente indicata “l’ esigenza di dotare il comando stazione di ……… di un elemento in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”. Detta qualifica è rivestita dal sig……, pervenuto al grado di vice sovrintendente e pertanto al sua assegnazione al presidio di …… – ricadente nel territorio di parco nazionale – tende a soddisfare, come illustrato dall’ Amministrazione, effettive esigenze organizzative stante il numero di sole due unità di personale in forza di predetto presidio, di cui nessuna in possesso della qualifica di U.P.G., peculiare invece al grado rivestito dal sig….., cui si collega anche lo svolgimento sul piano funzionale di compiti di comandante di presidio nel posto resosi vacante.

3.5). Non ha, altresì, rilievo il richiamo all’ ordine di preferenze espresso ai fini dell’assegnazione di sede all’esito del concorso per la nomina a vice sovrintendente.

Detta graduazione aveva ormai esaurito efficacia con la destinazione in servizio dopo la nomina al Coordinamento Provinciale di ……. (prima delle sedi di gradimento), mentre il trasferimento oggetto dell’ odierna contestazione si collega a nuove e sopravvenute esigenze di utilizzazione del personale nelle diverse sedi territoriali, nella cui individuazione si è tenuto conto anche di precedenti indicazioni di gradimento del dipendente interessato.

3.6). Le considerazioni circa l’ opportunità di assegnare al presidio di …….. il vice sovrintendente B….., perché ivi residente, investono valutazioni che attengono al merito del provvedimento e sono pertanto inammissibili in sede di giudizio di legittimità. Sul piano organizzativo, inoltre, la valutazione di utilizzazione dell’ unità del personale nella nuova sede segue a quella di non avvalersene per le esigenze relative a quella di precedente assegnazioni; sotto tale aspetto, stante i diversi uffici di impiego del sig…… e del B…, le fattispecie messe a confronto non si configurano affatto omogenee e ciò esclude ogni profilo di eccesso di potere nei profili della disparità di trattamento e dell’ illogicità della scelta effettuata.

Stante la fondatezza del motivo esaminato al punto 2) l’appello va respinto e resta ferma, con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del T.A.R.

Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe e conferma con diversa motivazione al sentenza impugnata.

Compensa fra le parti spese ed onorari per tutti e due i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI^ – nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2007 con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere Segretario

Bruno Rosario Polito Stefania Martines

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il…19/03/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

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