Giurisdizione: competente giudice amministrativo per l’accertamento, in costanza di rapporto dell’impiego pubblico, della base pensionabile retributiva del dipendente p.s. – Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 3066/06 del 22.11.2005

184

Giurisdizione: competente giudice amministrativo per l’accertamento, in costanza di rapporto dell’impiego pubblico, della base pensionabile retributiva del dipendente p.s..Il Consiglio di Stato, seguendo un indirizzo consolidato, ha stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’accertamento, in costanza di rapporto dell’impiego pubblico, della base pensionabile retributiva del dipendente della p.s., mentre, una volta cessato il rapporto di lavoro, deve convenirsi che la stessa questione, sollevata dai pensionati, non può che essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 3066/06 del 22.11.2005 – dep. 23.05.2006

 

advertise

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3066/2006Reg.Dec.

N. 10045 Reg.Ric.

ANNO 2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 10045/2000, proposto dal Ministero dell’interno in persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

il Sig………………., rappresentato e difeso dagli avvocati ……………..e……………………… ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via ………………………………..;

per l’annullamento

della sentenza resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sez. I ter, n. 2127 del 27 settembre 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 relatore il Consigliere Sabino Luce.

Uditi l’avv. dello Stato Varrone e l’avv. …………………;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig……………….., già dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il Ministero dell’interno e l’E.N.P.A.S. chiedendo l’accertamento del suo diritto all’applicazione dei miglioramenti retributivi introdotti dal D.P.R. 10 Aprile 1987, n. 150 e dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e, in particolare, del diritto alla imputazione: a) dell’autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 150/1987; b) dell’assegno di funzione previsto dall’art. 6, secondo comma, legge n. 4762/1987; c) dei sei scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall’art. 6/bis, secondo comma, della legge n. 471/1987; con la condanna delle intimate amministrazioni alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione e pagamento delle differenze retributive maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Con sentenza n. 2127/1999, l’adito Tribunale amministrativo regionale, dichiarava il ricorso in parte improcedibile ed in parte fondato, riconoscendo, in particolare, il diritto del ricorrente al computo nel trattamento economico, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione, dei sei scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 472/1998 ed il diritto del ricorrente medesimo agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da liquidarsi sulle differenze già corrisposte e sulle differenze da corrispondersi in virtù del computo anche dei detti scatti di stipendio. Contro l’indicata sentenza il Ministero dell’interno proponeva appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 13 ottobre 2000, l’annullamento della decisione per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale. Nella resistenza del Sig………………., il ricorso era chiamato per l’udienza odierna ed all’esito trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

E’ consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale, se è vero che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’accertamento, in costanza di rapporto dell’impiego pubblico, della base pensionabile retributiva, è altrettanto vero che una volta cessato il rapporto di lavoro, deve convenirsi che la stessa questione, sollevata dai pensionati, non può che essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Rientrano, infatti, nell’ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie concernenti, oltre che la sussistenza del diritto a pensione, anche quelle concernenti il relativo ammontare; di modo che le controversie, come quella in esame, concernente la determinazione della base pensionabile, in quanto relativa a pensionato e rilevante, quindi, soltanto ai fini pensionistici, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

Si impone, pertanto, con l’accoglimento dell’appello l’annullamento della decisione impugnata con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità della lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello e, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2005in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:

Mario Egidio Schinaia Presidente

Sabino Luce Est. Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Lanfranco Balucani Consigliere

Rosanna De Nictolis Consigliere

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere Estensore Segretario

SABINO LUCE VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..23/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

Advertisement