Utilizzo titolo accademico.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

    Con una nota del 26 marzo scorso, a riscontro di un quesito giunto da una sede periferica, codesto Ufficio Affari Generali, rispondendo al solo ufficio richiedente, ha offerto una discutibile interpretazione circa l’utilizzo del titolo accademico da parte del personale che riveste la qualifica di Vice Commissario del Ruolo Direttivo ad Esaurimento.

    Da un punto di vista metodologico va intanto osservato che, trattandosi di una tematica di interesse generale, non si comprende la ragione per la quale la risposta – quantomeno l’unica di cui è venuta incidentalmente a conoscenza la scrivente Segreteria – non sia stata condivisa con la generalità degli uffici.

    In pari tempo, magari, sarebbe stato il caso di portarne a conoscenza anche le OO. SS., posto che, per l’appunto, vengono in rilievo profili che attengono l’applicazione del recente Riordino delle Carriere in ordine ai quali il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori è ben più che opportuno.

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    Sia poi permesso, entrando nel merito, segnalare come l’opzione ermeneutica adottata non pare essere quella più coerente con l’impianto del D.L. 95/2017. Si è infatti incomprensibilmente presa quale prospettiva di riferimento solamente quella della modalità di accesso al ruolo ordinario dei Commissari, per il quale è richiesta la laurea specialistica.

    Il che è vero, ma non è certo plausibile far discendere da questa constatazione la conseguenza di impedire l’utilizzo del titolo accademico al personale del Corrispondente Ruolo ad Esaurimento per il solo fatto che per questo percorso di carriera non è richiesto il possesso della laurea, poiché all’atto pratico, tra gli uni e gli altri, dal punto di vista formale – e anche da quello sostanziale – non esiste alcuna differenza.

    Sono infatti uguali i distintivi di qualifica, sono identiche le funzioni e le responsabilità che possono a costoro essere attribuite, e sono al contempo identici i parametri retributivi. L’unica differenza esistente – e non si crede che questo possa svolgere alcun ruolo quanto al punto in discussione – è solamente quella dell’età e dell’anzianità di servizio del personale del Ruolo ad Esaurimento.

    Pretendere a questo punto di voler affermare l’inibizione all’utilizzo del titolo accademico per quanti, ancorché provenienti da un diverso percorso di carriera, ne dispongono, rappresenta una improponibile forzatura.

    Invero si deve ricordare che, più in generale, l’utilizzo del titolo di “Dottore” è stato disciplinato dall’art. 48 del Regio Decreto 4 Giugno 1938, n. 1269 (ancora in vigore), secondo cui tale facoltà “spetta a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi solo”. E se quindi il titolo è strettamente legato al possesso di una laurea, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua natura, l’occasione offre lo spunto per interrogarsi sulla legittimità della norma interna che precluderebbe tale possibilità al personale di tutti i ruoli, posto che a nostro parere il testo della testé citata norma consente a chiunque sia in possesso della laurea di potersi fregiare del titolo di dottore, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa.

    Non solo. Se si accordasse pregio alla tesi dell’Amministrazione, poiché ora, per effetto del D.L. vo 95/2017, per l’accesso al concorso da Allievo Agente è richiesto il diploma di scuola media superiore, si dovrebbe giungere alla conclusione che tutto il personale si potrebbe qualificare nei rapporti interpersonali con il titolo corrispondente al diploma conseguito, e quindi come geometra, perito, ragioniere e così via dicendo.

    Ci pare insomma che la censurata nota rappresenti l’ennesimo tentativo di realizzare una illegittima classificazione discriminatoria del personale. Siamo quindi a chiederne l’immediata rimeditazione, con l’auspicio che, in futuro, l’insorgenza di questioni afferenti a questioni di natura ordinamentale siano decise dopo un doveroso confronto con le rappresentanze sindacali.

    Nel caso in cui la presente sollecitazione rimanga disattesa, ci riserveremo ogni iniziativa a tutela dei diritti del personale interessato.

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