Altre tipologie di assenze

 
 
 
 
Il congedo straordinario per matrimonio
 
La contrazione di matrimonio è un’altra delle ipotesi in cui il congedo straordinario deve essere, a norma dell’art. 37, co. 2, d.P.R. 3/1957, concesso di diritto; la durata prevista è di 15 giorni e la concessione è subordinata all’esibizione del certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile.
Qualora rito religioso e rito civile si svolgano in date differenti, il congedo potrà essere concesso un’unica volta.
In proposito è utile ribadire ancora che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
La retribuzione viene corrisposta per intero ed il periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
 
Le assenze per donazione di sangue
L’articolo 1 della legge 584/1967 attribuisce una giornata di riposo a coloro i quali effettuano una donazione di sangue; la giornata di riposo va intesa come 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo, per cui è evidente come tale lavoratore non possa essere adibito al turno notturno nella giornata successiva a quella della donazione.
 
Le assenze per partecipazione ad assemblee sindacali
Il diritto degli appartenenti alla Polizia di Stato a partecipare ad assemblee è sancito e regolato dall’art. 82, co. 4, L. 121/1981, ove si prevede la possibilità di «riunioni durante l’orario di servizio nei limiti di dieci ore annue», specificando che i «dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento».
Le 10 ore annue dovranno essere conteggiate per ciascun dipendente e sono considerate come servizio a tutti gli effetti, giuridici e retributivi.
Le assenze per partecipazione a procedimenti civili e penali
L’appartenente alla Polizia di Stato deve rispondere alle convocazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria per non incorrere nelle sanzioni previste in caso di inottemperanza; le giornate destinate alla comparizione e quelle eventualmente necessarie a raggiungere la sede della comparizione stessa sono quindi da considerarsi come servizio prestato a tutti gli effetti; nel caso di convocazione per fatti attinenti al servizio innanzi alla Magistratura ordinaria, militare o contabile, in sede diversa da quella di servizio, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell’indennità di missione e degli eventuali straordinari effettuati; quando l’interessato debba comparire in qualità di sottoposto al procedimento, è prevista altresì, in caso di assoluzione definitiva, la corresponsione dell’indennità di missione e, con la sola esclusione del caso di condanna a titolo doloso, il rimborso delle spese di viaggio (art. 7, co. 4, d.P.R. 164/2002).
 
Il congedo straordinario per trasferimento
L’art. 15, d.P.R. 395/1995 ha introdotto per il personale il diritto, in occasione di trasferimento, di un congedo straordinario speciale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio; l’art. 19, co. 2 d.P.R. 164/2002 ha esteso tale diritto anche al personale accasermato.
In caso di trasferimento in territorio nazionale sono attribuiti 20 giorni per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio e 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
In caso di trasferimento per l’estero o di trasferimento dall’estero, sono attribuiti 30 giorni al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio e 20 giorni al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
Questo speciale congedo straordinario si aggiunge al congedo straordinario per gravi motivi e ne segue la disciplina dal punto di vista del trattamento economico spettante e sul piano dei riflessi previdenziali e normativi, per cui la retribuzione è piena ed è utile ai fini previdenziali e pensionistici.
permessi sindacali
In base a quanto stabilito dall’art. 32 d.P.R. 164/2002 i dipendenti della Polizia di Stato che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, per l’espletamento del loro mandato possono fruire di permessi sindacali retribuiti.
I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni; in caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente.
Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo degli ulteriori permessi sindacali retribuiti attribuiti per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono pertanto retribuiti ed utili ai fini previdenziali e pensionistici.
Il cumulo di permessi ed il distacco sindacale
La fruizione dei permessi sindacali può essere autorizzata anche per una durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto (art. 32, co. 8 d.P.R. 164/2002).
L’Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; anche in questo caso i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono pertanto retribuiti ed utili ai fini previdenziali e pensionistici.
L’articolo 31 d.P.R. 164/2002 stabilisce che possono essere autorizzati distacchi sindacali soltanto in favore dei dipendenti della Polizia di Stato che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell’organizzazione sindacale con l’Amministrazione, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell’orario giornaliero.
I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
L’art. 33 d.P.R. 164/2002 prevede che gli appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite, su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
L’Amministrazione cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; detto assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi ed è considerato acquisito qualora il ripetuto Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto, ma possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento; la conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono usufruire di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monte ore annuali previsti per i permessi retribuiti, seguendo le stesse modalità previste per questi ultimi. Per il personale che fruisce di tali aspettative e permessi, i contributi figurativi previsti in base all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
Assenze per esercitare il diritto al voto
L’art. 118 del d.P.R. 361/1957 stabilisce che al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell’Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l’indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
Con proprio decreto in data 5 marzo 1992 il Ministro del tesoro ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione al personale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto, sono così fissati:
a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.
Tale trattamento è stato poi esteso anche alle consultazioni europee; in ogni caso può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dalle norme anagrafiche.