Determinazione dotazioni organiche settori d’impiego e profili professionali

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Decreto del Ministro dell’interno recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e della carriera dei funzionari tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”

Si trasmette la copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/16-bis del 21 giugno 2021, relativo all’oggetto, qui fatta pervenire dalla DAGEP.

Ad ogni buon fine, la DAGEP ha precisato che il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito della rete intranet: https://doppiavela.poliziadistato.it e sul sito della rete internet: https://dv.poliziadistato.it nell’apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

 

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

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VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica 0 tecnica” e, in particolare:

  • l’articolo 1. comma 3, nella parte in cui dispone che i ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici sono articolati nell’unico settore di supporto logistico, mentre il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici di Polizia possono essere articolati nei nove settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo;
  • l’articolo 1, comma 4, che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle dotazioni
    organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
  • la Tabella A) allegata, che determina in 1.905 unità la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, in 1.838 unità quella del ruolo dei sovrintendenti tecnici, in 1.900 unità quella del ruolo degli ispettori tecnici e in 646 unità quella della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza 0 di altre amministrazioni dello Stato”,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato” e, in particolare, l’articolo 28, commi 3 e 3-bis, che consente al personale della Banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto di
transitare nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma I, della legge 31 marzo 2000, n. 78” e, in particolare, l’articolo 29 che prevede che la carriera dei funzionari tecnici di Polizia si distingue nei ruoli
degli ingegneri. dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi, articolati nelle qualifiche di commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione, commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, nonché, per i ruoli degli ingegneri c dei fisici,
l’ulteriore articolazione nei settori di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro dalle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 2,
comma l,:

  • lettera ii), n. 7), che stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze è gradualmente incrementata, entro il 1° gennaio 2027, la dotazione organica dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, secondo quanto previsto dalla Tabella A, allegata al d.P.R. n. 337 del 1982;
  • lettera fff), che stabilisce, tra l’altro, che dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026 con decreto del Ministro
    dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici è ridotta, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità;
  • lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), che prevedono la possibilità, per il personale che espleta funzioni di polizia non appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, di essere trasferito, a domanda, attraverso procedure di transito o concorsuali, nelle corrispondenti qualifiche dei settori di supporto logistico 0 logistico-amministrativo, in posizione di soprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 12 agosto 2019, recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo I, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 1260”,

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017, con il quale il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato è stato inquadrato, mantenendo l’anzianità e l’ordine di ruolo,
rispettivamente, nei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici c degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 gennaio 2018, con il quale il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici è transitato, mantenendo l’anzianità e l’ordine di ruolo, nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia;

RITENUTO di prevedere, per il ruolo degli ispettori tecnici, la suddivisione in profili professionali di impiego, limitatamente ai settori di polizia scientifica e servizio sanitario, in ragione della rilevanza
specialistica dell’attività esercitata;

RITENUTO di dover prevedere, ai sensi del predetto articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i settori di impiego per i ruoli degli ingegneri e dei fisici, in relazione alle specifiche ed effettive esigenze organizzative e funzionali dell’organizzazione degli uffici centrali e periferici dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che al fine di garantire un adeguato sviluppo dirigenziale al percorso professionale dei funzionari tecnici appartenenti ai ruoli degli ingegneri e dei fisici, in relazione alle rispettive dotazioni organiche, è necessario prevedere l’articolazione in settori di impiego per le qualifiche sino a direttore tecnico
superiore;

CONSIDERATO il temporaneo soprannumero nelle dotazioni organiche dei diversi ruoli e nella carriera dei funzionari tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, determinato dal transito del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia e della Banda musicale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, per effetto delle previsioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dell’articolo 28, commi 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dall’effettivo personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 rispetto alle nuove dotazioni organiche introdotte dal medesimo provvedimento normativo e dai trasferimenti operati ai sensi dell’articolo 2, comma |, lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1
Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto determina, nell’ambito della dotazione organica stabilita dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le dotazioni organiche:a) del settore di impiego del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato;
    b) dei settori di impiego e dei profili professionali del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
    c) dei settori di impiego dei ruoli degli ingegneri e dei fisici della carriera dei funzionari tecnici di Polizia.
  2. Sono fatte salve le posizioni di temporaneo soprannumero, rispetto alle nuove dotazioni organiche, determinate dall’effettivo personale in servizio, dal transito nel ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia e della Banda musicale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, per effetto delle previsioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dell’articolo 28, commi 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e dalle procedure di transito o concorsuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e nana-quater) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
    95.

Articolo 2
Dotazione organica del settore d’impiego del personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato

  1. La dotazione organica complessiva del settore di supporto logistico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici della Polizia di Stato è pari a quella individuata, per il medesimo ruolo, dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
  2. Con separati decreti del Ministro dell’interno la dotazione organica del settore di cui al comma | è rideterminata in ragione della prevista graduale riduzione, entro il 31 dicembre 2026, da 1.905 a 1.000 unità della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici da stabilire con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ff!) del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Articolo 3
Dotazione organica del settore d’impiego del personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato

  1. La dotazione organica complessiva del settore di supporto logistico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato è pari a quella individuata, per il medesimo ruolo, dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
  2. Con separati decreti del Ministro dell’interno la dotazione organica del settore di cui al comma 1 è rideterminata in ragione della prevista graduale riduzione, entro il 31 dicembre 2026, da 1.838 a 852 unità della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici da stabilire con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma Ì, lettera fff) del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Articolo 4
Dotazione organica dei settori d’impiego e dei profili professionali del personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato

  1. La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, determinata nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 in 1.900 unità, è ripartita nei nove settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo con le consistenze organiche indicate nell’allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
  2. Nella Tabella 1 sono determinati anche i profili professionali dei diversi settori di impiego con le relative dotazioni organiche.

Articolo 5
Dotazione organica dei settori d’impiego del personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia

  1. La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari tecnici di Polizia è determinata nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 in 646 unità complessive, ripartite nei cinque ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi.
  2. I ruoli degli ingegneri e dei fisici sono articolati, ai sensi dell’articolo 29, comma3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nei diversi settori di impiego, con le corrispondenti dotazioni organiche, indicate nell’allegata Tabella 2 che fa parte integrante del presente decreto.
  3. Con separati decreti del Ministro dell’interno la dotazione organica dei settori di cui al comma 2 è rideterminata in ragione del previsto graduale incremento, entro il 1° gennaio 2027, della dotazione organica della carriera dei funzionari tecnici di Polizia da stabilire con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
    lettera ii), n.7), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Articolo 6
Disposizioni finali

  1. Nell’ambito del ruolo degli ispettori tecnici. i profili. professionali “Di telecomunicazioni” e “Informatico” del settore telematica, di cui al decreto del Ministro dell’interno 12 agosto 2019, sono soppressi e il personale ivi in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane nel settore telematica mantenendo l’ufficio di servizio.

Articolo 7
Abrogazioni

  1. Il decreto del Ministro dell’interno 12 agosto 2019 recante “Dererminazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica 0 tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126” è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8
Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. 

 

PDF DECRETO CON ALLEGATI

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