Il decreto infrastrutture, convertito nella legge n.156/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 09.11.2021, interviene su alcune norme di comportamento contenute nel Codice della Strada.
Le novità concernono il titolo V del Codice della Strada, dall’art. 140 all’art. 193.
L’art. 140 apre il titolo sancendo il principio informatore base della circolazione stradale in base al quale ciascun utente della strada non deve costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione perché è necessario salvaguardare sempre la sicurezza. I singoli comportamenti vengono poi specificati dalle diverse norme del Codice della Strada, alcune delle quali sono contenute nelle disposizioni successive all’art. 140.
Il testo interviene sull’art. 173 del Codice della Strada andando a modificare in particolare il comma 2 della norma.
La formulazione del comma 2 dell’art. 173 anteriforma così recitava: “E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.”
Questo comma, già modificato dalla legge n. 168/2002 e dalla legge n. 11/2012, viene da ultimo modificato dal decreto infrastrutture il quale, dopo la parola “apparecchi radiofonici” aggiunge le seguenti “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.
In questo modo si amplia lo spettro dei dispositivi che non possono essere utilizzati mentre il conducente è alla guida, per evitare che le mani siano occupate in funzioni diverse e che l’uso degli apparecchi rappresenti una fonte di distrazione pericolosa per il conducente.
Il decreto infrastrutture nell’introdurre questo elemento di novità recepisce il contenuto di alcune sentenze, che anche di recente si sono espresse negativamente sull’uso di apparecchi elettronici durante la guida. Tale condotta, infatti, contraria alle norme di comune prudenza richiesta agli utenti della strada, altera inevitabilmente la soglia di attenzione con conseguente aumento delle probabilità di provocare sinistri stradali e quindi di vedersi aumentare il premio assicurativo.
Per quanto riguarda poi la violazione del divieto di uso dello smartphone alla guida era emersa negli scorsi mesi anche l’ipotesi di aumentare le sanzioni previste attualmente dall’art 173 del Codice della Strada.
Dal testo definitivo del decreto infrastrutture però non emerge nessuna novità al riguardo, così come non è stata introdotta la sospensione della patente come sanzione accessoria dopo la prima violazione.
Ne consegue che la multa per questa infrazione è la stessa contemplata dal comma 3 bis dell’art. 173 del Codice della Strada, ossia “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660” e “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”