La “Previdenza dedicata” nuova frontiera della strategia previdenziale del SIULP

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La mancata attuazione nel comparto sicurezza e difesa della previdenza complementare ha determinato, sul piano previdenziale, una situazione che impone la necessità di individuare forme integrative nell’attuale sistema pensionistico.

È infatti apparso evidente come tale carenza non possa essere colmata attraverso la promozione di ricorsi che ipotizzano un danno risarcibile collegato in modo non chiaro alla comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro possa essere commisurato ad una percentuale della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi ha già attivato la previdenza complementare, e quello di chi, invece, ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

Invero, non è certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che si possa effettivamente conseguire un vantaggio attesi i dati non esaltanti degli odierni rendimenti dei fondi integrativi, alla luce dei quali risulterebbe addirittura più vantaggioso il sistema oggi vigente per il nostro TFS.

Oggi paradossalmente, a seconda delle posizioni dei singoli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS risulta più conveniente di quello derivante dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare.

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Al riguardo, per fare un esempio, nel regime attuale solo i sei scatti assicurano un valore tra i 12 ed i 18 mila euro, a seconda della qualifica, che spettano al raggiungimento del limite di età ordinamentale e che, in caso di cambio di sistema, andrebbero persi.

Perciò, da tempo, il SIULP è impegnato a individuare percorsi che possano portare rendimenti integrativi previdenziali idonei sia a sostegno di coloro che si apprestano nei prossimi anni ad andare in pensione sia per le nuove generazioni appena assunte. La “previdenza dedicata” è appunto la strada da seguire per non rinunciare al Tfs ed evitare soluzioni di previdenza integrativa che pregiudichino dal punto di vista quantitativo pensione e buona uscita.

Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, afferma la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto sicurezza in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Le varie riforme previdenziali hanno determinato uno svantaggio in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici.
Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori.

Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto di vecchiaia, limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego.
Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età più avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini.

Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore.

Per i nuovi assunti, in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo contributivo puro, si rischia di non garantire neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio, quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto «tasso di sostituzione»). Per siffatti motivi risulta imprescindibile individuare nell’ambito della “previdenza dedicata”, un percorso mirato a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili all’atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età.

In sintesi, vuole significare il mantenimento del tfs, dei sei scatti e del moltiplicatore collegando quest’ultimo al montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici, mantenendo i limiti ordinamentali previsti per la pensione di vecchiaia dei poliziotti.

L’azione continua con le opportune interlocuzioni politiche ha determinato nella legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1 commi 95-97) l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi di un intervento normativo atteso da anni, e chiesto con forza dal Siulp, con il quale vengono destinate risorse per la c.d. previdenza “dedicata”, in alternativa alla mancata attivazione della previdenza complementare. Nello specifico si prevederebbero due tipi di misure: una di natura compensativa rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, l’altra di natura integrativa delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Proprio l’analisi dei termini compensativi ed integrativi ha determinato la convinzione della possibilità di individuare un percorso previdenziale nuovo che troverebbe nello sviluppo applicato dei coefficienti dei vantaggi collegabili al mantenimento del tfs.

Ricordiamo che i benefici del tfs sono collegabili ad una tassazione finale che non tiene conto degli scaglioni di reddito, alla possibilità del riscatto del quinto con il recupero fiscale di quanto versato, dell’aumento del 15% ovvero i 6 scatti del 2,5% al raggiungimento della pensione di vecchiaia e in caso di riforma dal servizio, l’arrotondamento per i sei mesi ed un giorno di servizio ad un anno intero per incremento rateo di TFS.

Per tutti questi motivi, il nostro scopo è quello di raggiungere una “previdenza dedicata”, e Non complementare, come avviene in altri settori, proprio per consentire alle donne e gli uomini della Polizia di Stato nell’ambito della peculiarità dei compiti istituzionali di non essere più penalizzati da un punto di vista previdenziale quando raggiungeranno l’età pensionabile.

La questione della Previdenza dedicata è stata oggetto di una specifica riunione tenuta nel pomeriggio del 20 aprile 2022, con i responsabili del Dipartimento presso la Sala Europa situata in Via Panisperna

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