Indennità di marcia (art. 12 DPR 57/2022) – Ipotesi applicative – Richiesta chiarimenti

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Riportiamo la nota dell’8 novembre u.s. inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

“La circolare applicativa del contratto di lavoro, emanata dalla Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria il 23 settembre u.sc., prevede che l’istituto dell’indennità supplementare di marcia, di cui viene fatta menzione nell’art. 12 del DPR 57/2022, compete (anche) al personale della Polizia di Stato laddove questo sia impiegato nelle esercitazioni di tiro fuori sede, a condizione che il servizio abbia la durata di almeno 4 ore, ai fini del computo delle quali si deve tener conto anche del tempo necessario per il viaggio di spostamento.

Dalla lettura dell’art. 8 della L. 78/1983, che ha originariamente introdotto l’indennità in questione per il personale militare, si inferisce poi che ai fini della corresponsione occorre che l’invio fuori sede coinvolga almeno 10 dipendenti.

Dal combinato disposto delle norme passate in rassegna con la circolare interpretativa pare quindi che il trattamento economico da applicare alle esercitazioni di tiro fuori sede di un contingente di almeno 10 operatori sia un tertium genus rispetto alla missione ordinaria e all’ordine pubblico.

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Pertanto, se l’interpretazione qui proposta dovesse risultare corretta, questa peculiare indennità dovrebbe essere riconosciuta ad una vastissima platea di operatori. La qual cosa assume particolare interesse atteso il notevole incremento che, proprio con l’ultimo contratto di lavoro, è stato previsto.

Secondo la tabella della circolare della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria (v. pag. 13) si va infatti: da un minimo di euro 12,05 per un Agente, ai 26,03 euro per un Assistente Capo Coordinatore; da euro 14,93 per un Vice Sov. a euro 28,61 per un Sov. Capo Coordinatore; da euro 14,46 per un Vice Ispettore a euro 32,05 per un Sostituto Commissario; euro 31,09 per un Commissario Capo.
Importi che, come è agevole verificare, sono ampiamente superiori a quelli previsti per la missione ordinaria che, secondo quanto a noi consta, è il trattamento economico che la maggior parte degli uffici territoriali corrisponde.

Sussiste pertanto l’esigenza di un chiarimento che possa dipanare i dubbi circa la casistica in cui può trovare applicazione l’indennità di marcia, e segnatamente se, come pare plausibile poter affermare stante il surrichiamato tessuto normativo e ordinamentale, essa debba essere ordinariamente corrisposta al personale che, in gruppi superiori a 10, si reca fuori sede per le esercitazioni di tiro.
Inutile segnalare l’importanza di un solerte riscontro che eviti la perpetuazione di prassi contabili scorrette.

Distintamente”

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