Indennità di accompagnamento INPS

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L’istituto trova la sua fonte nella legge n. 18/1980. Si tratta di una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore degli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Spetta indipendentemente dal reddito e dall’età, a condizione di essere residenti in forma stabile in Italia.

La prestazione non è reversibile ai superstiti e cessa con la morte del titolare e viene riconosciuto esclusivamente sulla base della condizione sanitaria certificata dalla commissione medica, senza alcun limite di reddito personale, coniugale o familiare.

Per ottenere la prestazione è necessario soddisfare contemporaneamente requisiti sanitari e requisiti amministrativi.

Sul fronte sanitario, l’indennità spetta a chi presenta:

  • inabilità totale e permanente (100%), per i soggetti tra i 18 e i 65 anni;
  • impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua.

Per i minori e gli ultra65enni non si fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: è sufficiente che il verbale attesti una delle due condizioni di non autosufficienza sopra indicate, rapportata alla capacità media di una persona sana di pari età. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 ha esteso il diritto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, anche in assenza di una totale impossibilità fisica di muoversi.

Sul fronte amministrativo, i requisiti sono:

  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell’art. 41 del TU sull’immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari.

Dal 1° gennaio 2026, dopo la correzione delle tabelle disposta con il Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, l’importo dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di 551,53 euro mensili, erogati per 12 mensilità, per un totale annuo di 6.618,36 euro. Non è prevista la tredicesima mensilità. L’importo è fisso per tutti i beneficiari: non diminuisce al crescere del reddito né in presenza di altre pensioni o indennità.

La procedura si articola in due fasi distinte:

Nella prima fase, il medico curante compila e trasmette telematicamente all’INPS il certificato medico introduttivo, attestante le patologie e le menomazioni del richiedente. Il certificato ha validità 90 giorni entro i quali va presentata la domanda vera e propria.

Nella seconda fase, il richiedente interessato o il genitore o tutore legale del minore interessato presenta la domanda telematica all’INPS tramite il portale istituzionale, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato o a una delle associazioni di categoria abilitate (ANMIC, ENS, UIC, ANFAS), che forniscono assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, le informazioni sanitarie, l’eventuale ricovero, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa e le modalità di pagamento preferite.

Per gli invalidi civili over 65 è prevista una procedura semplificata che consente di anticipare l’invio delle informazioni socioeconomiche già nella fase sanitaria, accelerando i tempi di erogazione del trattamento.

Ricevuta la domanda, l’INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la commissione ASL integrata da un medico INPS, generalmente entro 30 giorni (con corsie preferenziali per le patologie oncologiche). Al termine della visita, la commissione emette il verbale di invalidità civile, trasmesso all’interessato con raccomandata A/R o via PEC entro circa 30 giorni.

In caso di verbale positivo, il richiedente deve trasmettere all’INPS il modulo AP70, con cui autocertifica i dati socioeconomici necessari alla liquidazione dell’indennità (assenza di ricovero, coordinate bancarie, dati fiscali). Per i minori, il modulo AP70 va inviato solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario. In caso di verbale negativo, il richiedente ha 60 giorni per presentare ricorso giurisdizionale.

Se la commissione ritiene che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale indica la data della visita di revisione, effettuata direttamente da un Centro medico-legale INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento di revisione resta valido il precedente verbale. È inoltre possibile ottenere una valutazione medica agli atti — senza visita in presenza — allegando la documentazione sanitaria direttamente alla domanda. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.

Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità ha esteso la procedura semplificata a 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico curante avvia automaticamente l’iter, senza necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa all’INPS. Per tutte le province non coinvolte dalla sperimentazione, la procedura ordinaria resta invariata fino al 31 dicembre 2026.

Restano in vigore anche le semplificazioni introdotte con il Messaggio INPS n. 3347/2023, che ha esteso la possibilità di mantenere l’indennità durante il ricovero in struttura sanitaria pubblica nei casi di necessità, anche durante il ricovero, dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per le funzioni biologiche essenziali o di ricovero di un minorenne che necessita della presenza del genitore per l’intera giornata.

In entrambi i casi è necessaria una dichiarazione di ricovero indennizzato, con indicazione delle date di inizio e fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta che l’assistenza fornita non esaurisce i bisogni del paziente.

Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, salvo i casi di ricovero indennizzato descritti sopra. Sono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi in ospedale — il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione. In caso di miglioramento delle condizioni di salute o di perdita dei requisiti, l’assegno può essere revocato. È fondamentale comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione della propria situazione personale, sanitaria o di residenza, per evitare indebite percezioni che potrebbero comportare l’obbligo di restituzione delle somme e sanzioni amministrative.

L’indennità di accompagnamento non è compatibile con le indennità di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio: il beneficiario può scegliere la prestazione a lui più favorevole, ma non può percepire entrambe. La prestazione è invece cumulabile con:

  • lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, senza alcun limite di reddito;
  • la pensione di inabilità civile totale e la pensione di reversibilità;
  • le pensioni previdenziali dirette di qualsiasi importo;
  • l’Assegno di Inclusione (ADI), ricorrendo gli altri requisiti previsti;
  • l’indennità di comunicazione per i sordomuti e quella per i ciechi assoluti, purché le prestazioni siano riferite a minorazioni distinte e a diversi status di invalidità.

L’indennità non è tassabile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Come chiarito dalla normativa ISEE, non viene calcolata neppure ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente.

 

 

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