Semplificazione delle procedure e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali

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Approvati gli emendamenti per la semplificazione delle procedure e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali

Grazie all’incessante opera de Siulp e alla disponibilità del Governo e di tutte le  forze politiche della maggioranza  che hanno compreso l’importanza dei provvedimenti richiesti dal SIULP, sono stati finalmente approvati in commissione gli emendamenti per la semplificazione delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie 436 Vice Comm.ri – 1141 Vice Isp – 1000 Sost Comm.ri., nonché l’ampliamento dei posti che saranno messi a concorso negli anni 2026 e 2027 che oggi, per effetto della modifica passano da 1200 posti a 1800 per l’anno 2026 e 2400 per l’anno 2028.

Invero, ci è stato confermato che, gli emendamenti di interesse saranno definiti nell’ambito dei lavori parlamentari relativi all’emanazione del c.d. DECRETO MILLEPROROGHE, per l’approvazione in aula e la successiva trasmissione alla Camera dove verrà approvato, quasi sicuramente per effetto dei tempi, con voto di fiducia.

Gli emendamenti, con il titolo “Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, prevedono in estrema sintesi, l’integrale scorrimento della graduatoria degli idonei per i concorsi da 436 Vice Commissari ancora in servizio alla data del 1.1.2023, nonché l’estensione di ulteriori 1356 posizioni della graduatoria del concorso interno da 1141 Vice Ispettore. Lo stesso a dirsi per la previsione dello scorrimento integrale della graduatoria del concorso interno da 1000 posti da Sostituto Commissario, con decorrenza giuridica all’1.1.2023 per chi alla medesima data sia ancora in servizio. Infine, e non certo di minore importanza, la previsione di semplificazione per le procedure concorsuali della Polizia di Stato, per le quali sarà sufficiente, alternativamente, lo svolgimento almeno di una prova scritta o di una prova orale, anche con modalità decentrata ovvero in videoconferenza. Per quanto occorra attendere l’approvazione definitiva de Decreto MILLEPROROGHE, possiamo preannunciare l’esito positivo di questo importantissimo risultato, da noi perseguito con convinzione anche quando sembrava perduta ogni residuale possibilità, grazie anche, come già detto, all’autorevolezza degli interlocutori che ci hanno seguito e sostenuto consentirci di raggiungere, nonostante l’ostracismo anche sul fronte sindacale, questo importantissimo traguardo. A seguire il testo dell’emendamento.

“Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 452

1.0.1

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Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all’articolo 2, comma1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2,indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1°gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell’ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario;
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

    a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis,limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

    b) ferma restando l’applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), i posti disponibili per i candidati idonei nell’ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020,pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 31 dicembre 2020,Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell’ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

  3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

    a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

    b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  4. All’articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2028” e le parole “ciascuno per1.200” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente, per 1.800 e 2.400”.
  5. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.150.000 euro per l’anno 2023, 8.150.000 euro per l’anno 2024, 11.150.000 euro per l’anno 2025,11.150.000 euro per l’anno 2026, 13.000.000 euro per l’anno 2027, 13.000.000 euro per l’anno 2028,16.900.000 euro per l’anno 2029, 16.650.000 euro per l’anno 2030, 18.100.000 euro per l’anno 2031 e 18.100.000 euro per l’anno 2032.
  6. Agli oneri di cui al comma 5, si provvede:

    a) per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

    b) per gli anni dal 2027 al 2032, in parte mediante le riduzioni degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) e quanto a 1.850.000 euro per gli anni 2027 e 2028, 5.750.000 euro per l’anno 2029, 5.500.000 euro per l’anno 2030, 6.950.000 euro per gli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014”.

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