Concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024 – Evoluzione del contenzioso giurisdizionale pendente con accoglimento dei ricorsi presentati per erronee valutazioni dei titoli. Esigenza di disporre l’avvio di un corso di formazione straordinario
Illustrissimo Signor Capo della Polizia,
da tempo risalente, in più occasioni, abbiamo avuto modo di lamentare come i tempi estremamente dilatati impiegati per lo scrutinio dei concorsi, soprattutto quelli interni, finiscano con il compromettere le legittime aspettative del personale, frustrate da considerevoli ritardi e relativi pregiudizi per la prospettiva di progressione di carriera, ed al contempo anche le esigenze dell’Amministrazione, che vede fortemente rallentato il turn over e la copertura di posizioni lasciate vacanti dalle migliaia di pensionamenti che interessano i ruoli intermedi.
Avevamo in tal senso suggerito di avviare il processo di digitalizzazione delle annotazioni matricolari, un percorso che avrebbe non solo semplificato la verifica dei titoli, ma che pure avrebbe uniformato le procedure di annotazione degli stessi ed i relativi incombenti riservati alle rispettive Commissioni. E che avrebbe, venendo al tema dell’odierna nostra sollecitazione, evitato l’insorgenza di una mole di contenzioso che va ben oltre il livello fisiologico e che, soprattutto, vede soccombere l’Amministrazione con una regolarità statistica che meriterebbe più di qualche riflessione.
Il concorso interno per titoli per 959 Vice Ispettori di cui in oggetto si dice non solo non rappresenta una eccezione agli assai poco lusinghieri standard testè richiamati, ma pure può essere considerato come caso emblematico delle criticità funzionali originate da un sistema che si rivela rumorosamente inadeguato. E stimola anche interrogativi sui criteri con cui vengono gestiti i lavori delle Commissioni concorsuali.
Sin dalla pubblicazione della prima graduatoria erano infatti state inviate una non comune serie di istanze di revisione in autotutela con cui i concorrenti si dolevano dell’omessa valutazione di titoli regolarmente annotati nello stato matricolare e puntualmente indicati nella scheda di partecipazione al concorso.
Una tra le più comuni questioni sollevate concerneva il mancato riconoscimento dell’incarico di Responsabile di Posto – Sottosezione – Nucleo – Settore – Sezione – Squadra, per il quale tanto il bando che ha indetto la procedura, quanto i criteri definiti dalla Commissione, prevedevano l’attribuzione di 1,2 punti. Un punteggio che, in una graduatoria in cui in pochi decimali erano racchiuse centinaia di posizioni che separavano i vincitori dai non vincitori, era quindi determinante.
Il pressochè sistematico e stereotipato rigetto di tali istanze è stato impugnato da un numero di esclusi che, dalla disamina del portale della Giustizia Amministrativa, può essere approssimato, probabilmente per difetto, intorno alla trentina di controversie. Orbene, per quanto abbiamo avuto modo di vedere, tranne isolati casi di vizi nell’istaurazione del contraddittorio, alla generalizzata concessione della sospensione degli effetti disposti dal TAR del Lazio la Commissione ha reagito riconfermando, per alcuni ricorrenti anche più di una volta a fronte della presentazione di motivi aggiunti di ricorso, il diniego al conteggio del titolo, ribadendo pedissequamente la medesima argomentazione già sottoposta alla censura cautelare.
Per concludere che tale pervicace posizione collidesse con l’evidenza restituita dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, una decina dei quali sono stati seguiti dai nostri legali di riferimento ed accompagnati nel cammino del contenzioso dallo staff della nostra Segreteria Nazionale, non sembrava dovessero essere scomodate coordinate ermeneutiche particolarmente raffinate.
Una prospettiva, la nostra, la fondatezza della quale trova ora l’autorevole conferma della curia amministrativa capitolina. Le prime sentenze pubblicate nei giorni scorsi, nell’accogliere integralmente le ragioni dei ricorrenti con motivazioni sostanzialmente seriali, statuiscono infatti il principio, di buon senso prima ancora che giuridico, secondo cui “Se l’amministrazione e la commissione esaminatrice si sono determinate per costruire la tassonomia degli incarichi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio mediante il mero riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita non è possibile, in sede applicativa, introdurre ulteriori specificazioni o subordinarne la valutazione alla verifica di condizioni maggiormente restrittive o elementi di specialità non preventivamente indicati, pena la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di selezione al quale si è sopra fatto cenno” (così ex plurimis in TAR Lazio, Roma, nr.13310/2026 pubblicata il 21.7.2026 e negli stessi termini le nr. 13557, nr.12739, nr.13061 e nr. 13063).
Ci sentiamo autorizzati a supporre che tutte le altre in corso di decisione replicheranno il medesimo impianto motivazionale. E non è di secondario interesse constatare che tratto comune di quelle sinora pubblicate è la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, comprese tra i 1000 ed i 1500 euro oltre ad accessori, a cui vanno ad aggiungersi anche i contributi unificati versati per il ricorso principale e per i motivi aggiunti. Siamo insomma intorno ai 2.500 euro che dovranno essere corrisposti ai legali di ciascun ricorrente, con una proiezione stimabile in almeno 50 mila euro a carico dell’erario.
Un calcolo che invero non tiene conto degli oneri riflessi derivanti dalla ricostruzione ora per allora della carriera, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici riconosciuta agli altri vincitori del concorso.
Ed è proprio questo l’aspetto che ci induce a chiedere l’urgente programmazione di un corso straordinario riservato a quanti avranno ottenuto pronunce favorevoli. Non sarebbe affatto un’ipotesi inedita. Si è proceduto in tal senso, ad esempio, con l’istituzione del 9° Corso Bis per meno di 10 Allievi Vice Ispettori che erano stati esclusi dalla frequenza del 9° Corso ordinario perché in gravidanza o per assenze derivanti da infortuni occorsi in servizio.
Ciò consentirebbe non solo di accelerare l’inserimento in ruolo degli interessati, ma anche di attenuare le disutilità e le mortificazioni dagli stessi ingiustamente patite, limitando in pari tempo anche l’entità del ristoro cui l’Amministrazione è tenuta in applicazione del principio della restitutio in integrum, precipitato della condanna giudiziale.
L’epilogo di questa vicenda, a cui a tacer d’altro si poteva – e fors’anche si doveva – porre originariamente rimedio evitando strascichi giudiziali, andrebbe sottoposta, a nostro sommesso avviso, ad attente verifiche mirate quantomeno ad evitare il riproporsi di analoghe future deviazioni dai presidi di buona amministrazione.
Facciamo quindi appello alla risaputa sensibilità dell’autorevole destinatario della presente affinchè sia individuato un percorso atto a bilanciare le esigenze organizzative dell’Amministrazione con le legittime aspettative delle colleghe e dei colleghi incorsi in questa mortificante vicissitudine, per contrastare la quale hanno privato le rispettive famiglie delle importanti risorse necessarie a sostenere il peso economico della impegnativa controversia affrontata, solo in parte attenuate dalle spese liquidate in sentenza.
Il Segretario Generale
2026_850_Corso di formazione straordinario per i ricorrenti graduatoria 959 vice isp






